Cassazione Civile, Ordinanza n. 28808/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava, in sede di legittimità, la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello e confermato la legittimità di un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo agli anni 2009 e 2010. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento dei costi e della detrazione IVA risultanti dal PVC della Guardia di Finanza. Con il secondo motivo denunciava motivazione apparente o insufficiente ex art. 111 Cost., sostenendo che la CTR avesse contraddittoriamente affermato che i costi non risultavano indicati in contabilità, nonostante le risultanze del PVC ne attestassero la presenza e la corretta registrazione. Con il terzo motivo invocava la violazione delle direttive comunitarie in materia di IVA e del principio di neutralità dell'imposta, per il mancato riconoscimento dell'IVA detraibile accertata dai verificatori. La censura sul diniego dei costi e dell'IVA detraibile veniva quindi articolata anche come violazione dell'art. 53 Cost.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva in realtà motivato sul punto, superando il minimo costituzionale della motivazione. Ha rigettato congiuntamente il secondo e il quarto motivo osservando che la censura non colpiva adeguatamente la ratio della decisione di merito e che, in ogni caso, il ricorso non descriveva con sufficiente specificità quali costi e per quali importi fossero stati effettivamente rilevati dai verificatori, né consentiva di distinguerli da quelli già riconosciuti in deduzione. Ha rigettato anche il terzo motivo, affermando che, in tema di IVA, il principio di neutralità impone il riconoscimento della detrazione se sono provati i requisiti sostanziali, ma nel caso concreto mancavano elementi idonei a determinare in modo analitico e puntuale il quantum dell'IVA detraibile; pertanto la decisione impugnata restava ferma. Le spese sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il motivo per omessa pronuncia è infondato se la sentenza impugnata contiene una motivazione, anche sintetica, sul punto controverso
art. 111 Cost.
la censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione espone una motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la nuova formulazione del vizio di motivazione
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per l'accertamento induttivo puro
art. 13 d.P.R. n. 633 del 1972
per la determinazione della base imponibile IVA nell'accertamento induttivo puro non incidono i costi di produzione
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
la detrazione spetta in relazione all'IVA effettivamente assolta sugli acquisti di beni e servizi destinati all'attività
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
l'accertamento induttivo non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA se il credito è provato con modalità alternative in caso di impossibilità incolpevole
art. 2724 c.c.
la prova del credito IVA può essere data con mezzi diversi da quelli ordinari quando l'impossibilità di prova dipenda da causa non imputabile al contribuente
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'illegittimità del diniego di deduzione dei costi accertati
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta, sia pure sinteticamente, la questione controversa con argomentazioni che consentono di comprendere la ratio decidendi.
- Chi censura la mancata considerazione di costi o di IVA detraibile deve indicare in modo specifico e analitico quali componenti siano state effettivamente rilevate e per quali importi, così da consentire il controllo sulla loro autonoma rilevanza rispetto a quanto già riconosciuto.
- In tema di IVA, il principio di neutralità impone di riconoscere la detrazione dell'imposta a monte quando siano provati i requisiti sostanziali, anche se alcuni requisiti formali siano stati omessi.
- Il diniego del diritto alla detrazione non può essere fondato sul solo inadempimento formale agli obblighi contabili o dichiarativi se tale omissione non impedisce di accertare con certezza la sussistenza dei requisiti sostanziali; può invece essere giustificato quando la mancanza di dati impedisca di determinare con precisione il quantum dell'imposta detraibile.
- Nell'accertamento induttivo puro, ai fini delle imposte dirette l'Ufficio deve considerare anche i costi presuntivamente sostenuti, ma tale esigenza non si trasferisce automaticamente alla determinazione dell'IVA dovuta, che richiede una ricostruzione puntuale dell'imposta detraibile e a debito.
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