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Sentenza

Sentenza n. 12382/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS- del 27/03/2024 e n. prot.-OMISSIS- del 27/03/2024 recante l’ingiunzione al ricorrente di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa, quantificata in € 20.000,00 (ventimila/00), conseguente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi impartito con la determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS-e n. prot. -OMISSIS- del 4/07/2023, notificata al ricorrente in data 24/07/2023; - della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS- del 19/03/2024 e n. prot. -OMISSIS- del 19/03/2024 con cui Roma Capitale ha disposto la demolizione d’ufficio delle opere abusive ivi indicate, consistenti in: “1. manufatto di nuova installazione quale casa/camper su ruote fissa (roulotte) con gancio di traino, rialzata da terra e poggiata su blocchi in cemento, collegata ad impianto idrico e scarico vs pozzo nero, descritto nel successivo punto 2bis. il manufatto ha dimensioni totali 3,00 x 8,30 mt = mq. 24,90 circa con 2.20/2.60m. dell’involucro esterno. all’interno e’ distribuito con un salottino con angolo cottura, un wc una cameretta e una camera da letto. il tutto e’ dotato di finestrature di aerazione. la stessa roulotte non ha i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa cogente (altezza inferiore ai 2,70 – m. 2,19, 2,48 rilevata); superfici aeroilluminanti inferiori a 1/8 superficie in pianta; dimensione ambienti inferiori a quanto previsto dal regolamento edilizio) anche se tuttavia risulta essere utilizzata impropriamente ad abitazione. detto manufatto ricade nella fascia di rispetto dalla sede autostradale. 2. manufatto antistante alla roulotte di nuova realizzazione, adibito a tettoia su n. 6 pali in legno, travetti e onduline in pvc di copertura leggera, dim pali 10 x 10 cm infissi a terra con allettamento di cemento, dimensione di 8.00 m x 3.50 m = mq. 28h variabile tra i 2,73 e 13,03 mt. detto manufatto ricade nella fascia di rispetto dalla sede autostradale. 2bis) fossa per scarico liquami reflui derivanti dalle nuove strutture diametro 1,00 mt in cemento prefabbricato ad anelli sovrapposti, non riusciti ad evidenziare la profondita’ del manufatto nel terreno, non si evince se e’ un pozzo a dispersione o se di contenimento provvisorio dei liquami. 3. manufatto in muratura di nuova realizzazione costituito da un solettone di cemento armato di circa 92 mq. h 1.00 m alla base, muratrura perimetrale di elevazione spessore 20 ca, copertura ad una falda con travi in legno dim. 24 x 15 cm; travetti 10x10 cm; tavolato, guaina e coppi di copertura. detto manufatto sviluppa in ogni sua parte, distribuita in soggiorno con angolo cottura, un bagno; una camera da letto e una cameretta. il tutto corredato di superfici finestrate che tuttavia non garantiscono i requisiti aeroilluminanti previsti dal regolamento edilizio e di igiene in quanto inferiori a 1/8 della superficie in pianta dei locali cui sono annesse. al manufatto si accede mediante una scaletta in muratura. il manufatto risulta allacciato allo scarico al punto 2bis citato in precedenza. detto manufatto ricade nella fascia di rispetto dalla sede autostradale. 3bis) installazione di un prefabbricato adibito a wc esterno in alluminio dim. 1,95x1,30 m = mq. 2,54 interni con h interna variabile da 1.92 m a 2.16 m, dotata di porta e infisso apribile, collegato ad impianto di acque reflue sopra identificato punto 2bis. detto manufatto ricade nella fascia di rispetto dalla sede autostradale. 4. edificio esistente (dichiarato ante 1967 nell’atto di compravendita -OMISSIS-del -OMISSIS- dal notaio-OMISSIS-) oggetto di ristrutturazione/ampliamento e cambio di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione. il fabbricato ha una dimensione esterna di 13.10 m x 5.90 m = mq 77.30 circa, con altezze esterne che variano tra i 3.30 m e i 3.90 m circa e’ realizzato in muratura portante e di recente e’ stato oggetto di ristrutturazione con sostituzione della copertura del tetto a due falde in legno. tale specifca si evince dal materiale in legno lamellare utilizzato (travi di dim. 20x45 cm; travetti 10x16 cm a interasse di 80 cm circa, tavolato in legno e finiture con guaina e coppi, con gronde in rame). all’interno s’identificano un soggiorno con angolo cottura, una camera da letto e un bagno, il tutto arredato e rifinito, dotato di tutti i confort, impianti e condizionatori. l’altezza interna degli ambienti varia tra i 3,01 m e i 3,73 m; gli stessi risultano essere dotati di finestre e porta di accesso. tuttavia non vengono garantiti i requisiti aeroilluminanti previsti dal regolamento edilizio e di igiene in quanto inferiori a 1/8 della superficie in pianta dei locali a cui sono annesse. di lato, nel retro del fabbricato, e’ stato realizzato un solettone di cemento di 4.03 x 9.80 m = mq. 39,50 con gradini intermedi, su cui e’ stata realizzata una tettoia in legno con n. 9 pilastri di dim. variabile tra i 15 x 15 cm all’estremita’ e 10 x 10 com apposti in aderenza al fabbricato, atti a sorreggere i travetti, il tavolato e le finiture in guaina e coppi. di detto manufatto, e’ presente nella planimetria catastale allegata all’atto di compravendiva sopra menzionato del 1981, non si hanno preesistenze urbanistiche che attestino la sua originaria realizzazione. 5. installazione di un manufatto prefabbricato in legno dislocato su un basamento di ricorsi di mattoni con dimensioni 5,00 x 5,00 m = 25 mq h 80 cm. il manufatto ha dimensioni 4,73m x 4,75 m = 22,50 mq e un’altezza esterna variabile tra i 2,15 m e i 2,62 m. lo stesso e’ dotato di porta di accesso e finestrella di ventilazione. il locale risulta vuoto. 5bis) installazione di una piscina smontabile diametro 4 mt. = 6,90 h 1,20 in pvc e struttura leggera di supporto e montaggio. 6. manufatto adibito a serra con telaio a montanti di ferro e copertura in pvc. ingombro a terra di dim. 14,12 x 8,20 m= 116,00 mq circa, altezza variabile dai 1,80 m ai 3.30 mt. i montanti sono n. 8 archi di ferro modulare ed hanno una sezione di diametro 5 cm circa e configurano una campata ancorata a terra. 7. baracca di legno per deposio attrezzi realizzata con telaio in ferro e pannelli isopan coibentati, risultata inaccessibile in quanto un mezzo era proprio davanti al portone di accesso, tuttavia visibile dall’esterno le dimensioni 8,80 x 3.00 m = 26.40 mq h lorda 2.20 m. 8. container in ferro utilizzato come deposito dim. 3,10 x 2,05 m = 6.40 mq h 2,10 m poggiato a terra. 9. deposito a cielo aperto di materiale di risulta consistente in: a) cumuli di calcinaccio in sacchi dim. 18,00 m x 3,00 =56 mq con h 1,00 mt circa; b) cumuli di macerie di materiale ferroso e scarti di cartelloni pubblicitari dim. 4,00 x 6,00 = 24,00 mq con h circa 1,50 mt; c) cumuli di macerie di materiale ferroso e plastica derivanti da scarti di cartelloni pubblicitari dim. 3,00 x 6,00 = 18.00 mq. con h circa 1,50 mt; d) cumuli di calcinaccio circa 2 mc di blocchi in cemento prefabbricato tipo faccia vista; e) cumuli di componenti per cucina – scarti di frigorifero/cappe e pezzame in ferro. circa 1 mc.”; - della determinazione dirigenziale n. rep. -OMISSIS-del 27/03/2024 e n. prot.-OMISSIS- del 27/03/2024, di acquisizione di diritto dei predetti manufatti, della relativa area di sedime e di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, determinata in mq 2.870, e di immissione di Roma Capitale nei medesimi immobili; - nonché di tutti i provvedimenti precedenti e successivi che a queste hanno messo capo.

Giustizia amministrativa202406146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni comunali concernenti la sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione, la demolizione d'ufficio e l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere e aree abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato tre determinazioni dirigenziali adottate da Roma Capitale: la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 per l'inottemperanza agli ordini di demolizione; la demolizione d'ufficio delle opere abusive; l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale dei manufatti, dell'area di sedime e dell'ulteriore area necessaria alla realizzazione di opere analoghe. Le opere comprendevano, tra l'altro, una roulotte utilizzata come abitazione, tettoie, una fossa per reflui, manufatti in muratura, prefabbricati, serra, baracca, container, piscina e depositi di materiali, oltre alla ristrutturazione e al cambio di destinazione d'uso da magazzino ad abitazione di un edificio preesistente. Il ricorrente ha dedotto: carenza di motivazione e sproporzione della sanzione, irrogata nella misura massima senza considerare la modesta entità di alcune opere, le condizioni economiche e le esigenze familiari; eccessiva gravosità e difetto di motivazione della demolizione d'ufficio e dell'acquisizione; tardività dell'intervento repressivo comunale, tale da aver consentito il completamento delle opere e da aver ingenerato affidamento; travisamento dei fatti circa la natura precaria, leggera e amovibile di alcune strutture; mancata comparazione tra interesse pubblico e interessi abitativi, familiari, assistenziali e lavorativi. In via subordinata ha chiesto la riduzione della sanzione e l'eliminazione dell'acquisizione. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità delle censure per mancata impugnazione degli originari ordini di demolizione, notificati nel luglio 2023.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e comunque integralmente infondato. Sono state ritenute inammissibili le censure rivolte contro la demolizione d'ufficio e l'acquisizione perché gli originari ordini di demolizione del luglio 2023, presupposti necessari dei successivi atti, non erano stati tempestivamente impugnati. Gli atti successivi costituivano attività vincolata e consequenziale; pertanto non potevano essere utilizzati per rimettere in discussione la natura abusiva delle opere, la loro precarietà o amovibilità, le esigenze abitative e lavorative, la tardività dell'azione amministrativa e la necessità di comparare interesse pubblico e interessi privati. Restavano deducibili soltanto eventuali vizi propri degli atti successivi, che il ricorrente non aveva allegato in modo pertinente. Nel merito, il TAR ha comunque respinto le censure. Le esigenze abitative, familiari e assistenziali non legittimano l'abuso edilizio né prevalgono sull'interesse pubblico al corretto governo del territorio; inoltre il ricorrente non aveva documentato adeguatamente le proprie condizioni socioeconomiche e sanitarie, l'effettiva abitazione nell'immobile o l'impossibilità di reperire una sistemazione alternativa lecita. Non era configurabile un affidamento tutelabile, poiché gli ordini di demolizione erano stati notificati e non eseguiti né impugnati. La demolizione d'ufficio e l'acquisizione non erano in contraddizione: la prima riguardava opere soggette al regime dell'art. 33 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 16 l.r. Lazio 15/2008, mentre la seconda riguardava nuove costruzioni soggette all'art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001 e all'art. 15 l.r. Lazio 15/2008, con acquisizione ipso iure in caso di inottemperanza. La tardività della repressione non incideva sulla legittimità dell'azione, né imponeva una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico o sull'affidamento. La demolizione di opere abusive è un'attività vincolata e doverosa, che non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né, secondo la motivazione richiamata, la comunicazione di avvio. La sanzione di euro 20.000, pur pari al massimo edittale, è stata ritenuta proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla consistenza complessiva degli abusi, consistiti in una significativa trasformazione dell'area, con nuovi manufatti, ampliamenti e mutamento di destinazione d'uso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina le nuove costruzioni abusive e, in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile comunale dei manufatti e delle aree previste dalla legge.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La mancata volontaria esecuzione dell'ordine di demolizione determina l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale; l'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione in possesso e la trascrizione.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo e fonda l'ordine di rimozione o demolizione, seguito, in caso di inottemperanza, dalla demolizione d'ufficio a spese del responsabile.

  • art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008

    Disciplina le conseguenze della mancata esecuzione degli ordini relativi alle nuove costruzioni abusive, inclusa l'acquisizione al patrimonio comunale e la sanzione amministrativa pecuniaria; la sanzione massima è stata ritenuta proporzionata alla consistenza complessiva degli abusi.

  • art. 15, commi 3 e 4, l.r. Lazio n. 15/2008

    Prevedono, per l'inottemperanza all'ordine di demolizione delle nuove costruzioni abusive, la sanzione pecuniaria e l'acquisizione dei manufatti e delle aree al patrimonio indisponibile comunale.

  • art. 16 l.r. Lazio n. 15/2008

    Fonda la demolizione d'ufficio, a spese del responsabile, delle opere di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso eseguite in assenza del prescritto titolo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva impugnazione dell'ordine di demolizione rende inammissibili, per difetto di interesse, le successive censure rivolte contro la demolizione d'ufficio o l'acquisizione che contestino la sostanza dell'abuso, la qualificazione delle opere, la loro precarietà, le esigenze personali del responsabile o la tardività della repressione; contro gli atti successivi restano deducibili soltanto vizi propri dell'accertamento dell'inottemperanza, della demolizione d'ufficio o dell'acquisizione.
  • L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce esercizio vincolato e doveroso del potere repressivo: non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale, una comparazione con gli interessi privati o una motivazione aggiuntiva per il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso.
  • Le esigenze abitative, familiari, assistenziali o lavorative del responsabile non legittimano la realizzazione di opere edilizie prive di titolo e non prevalgono sull'interesse pubblico alla repressione dell'abuso e alla tutela del territorio; il cosiddetto abuso di necessità non costituisce, di per sé, una causa di legittimazione dell'intervento.
  • La demolizione d'ufficio e l'acquisizione al patrimonio comunale non sono necessariamente contraddittorie quando riguardano categorie diverse di opere abusive e trovano fondamento in disposizioni differenti: la demolizione d'ufficio può operare per interventi di ristrutturazione o cambio di destinazione d'uso, mentre l'acquisizione consegue alla mancata ottemperanza per le nuove costruzioni abusive nei casi previsti dalla legge.
  • La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione deve correlarsi alla consistenza e alla gravità dell'abuso; la quantificazione nella misura massima edittale non è sproporzionata quando l'intervento abbia comportato una significativa trasformazione dell'area mediante pluralità di manufatti, ampliamenti e mutamenti di destinazione d'uso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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