Cassazione Civile, Ordinanza n. 24163/2022 del 03/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2006, relativo a IRES, IRAP e IVA, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità di costi portati da fatture di acquisto ritenute riferite a operazioni inesistenti, poiché emesse da soggetti asseritamente privi di struttura organizzativa. Dopo il rigetto in CTP e in CTR, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per erroneo giudizio di inattendibilità della documentazione e della contabilità, e per errata ripartizione dell’onere della prova; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per mancata valutazione dell’intero quadro probatorio, con richiamo anche all’art. 8 d.l. 16/2012 sulla deducibilità dei costi; (3) vizio di motivazione per mancato esame di tutte le eccezioni d’appello e motivazione troppo concisa, tale da impedire di comprendere thema decidendum e iter argomentativo, in relazione agli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost.; (4) violazione dell’art. 21 d.P.R. 633/1972 e vizio motivazionale sul recupero dell’IVA, sostenendo la detraibilità dell’imposta perché la società sarebbe stata estranea alla frode ed inconsapevole della falsità delle fatture; (5) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su argomenti estranei, dato che la controversia riguardava operazioni soggettivamente inesistenti e la contribuente aveva dedotto l’effettiva esecuzione delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era motivata in modo solo apparente e comunque insufficiente a rendere comprensibile il thema decidendum, le difese delle parti e le ragioni della decisione. Ha quindi accolto il ricorso limitatamente a tale motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale, in particolare sul riparto dell’onere della prova e sulla disciplina IVA
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene invocato per la dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per i vizi motivazionali, ma la Corte ricorda che il sindacato di legittimità è oggi limitato al minimo costituzionale
art. 2697 c.c.
richiamato dai motivi di ricorso sul riparto dell’onere della prova in tema di operazioni fatturate e loro effettività
art. 2727 c.c.
richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per contestare l’uso di presunzioni e il giudizio di inattendibilità della documentazione
art. 2729 c.c.
richiamato insieme all’art. 2727 c.c. per censurare il ragionamento presuntivo dell’Ufficio e del giudice di merito
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16
invocato dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi, sul presupposto che le fatture contestate sarebbero state soggettivamente inesistenti
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione al recupero dell’IVA sulle operazioni contestate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere l’insufficienza della motivazione della sentenza tributaria di appello
art. 132, secondo comma, c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui carenza può determinare nullità
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità alla verifica del minimo costituzionale della motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- In cassazione, la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": la motivazione è nulla quando sia graficamente inesistente, meramente apparente o irriducibilmente contraddittoria, perché incapace di rendere comprensibili le ragioni della decisione.
- La sentenza di merito è nulla per motivazione apparente quando non consente di individuare il thema decidendum, le difese delle parti, le contestazioni mosse con l’atto impositivo e le ragioni effettive poste a base del decisum.
- Nel processo tributario, la motivazione non può limitarsi a formule stereotipate o a generici richiami all’inattendibilità della documentazione, ma deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle risultanze istruttorie esaminate e del percorso logico seguito.
- Quando la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente è accolta, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
- Le censure sul riparto dell’onere della prova e sulla valutazione delle prove non possono superare il vaglio di legittimità se la decisione impugnata è già viziata da una motivazione talmente carente da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.
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