Cassazione Penale, Sentenza n. 12379/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva ratificato la sospensione dell'affidamento in prova e dichiarato l'affidamento "inefficace" a decorrere dal 18/09/2024 in conseguenza dell'esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. Il ricorrente deduceva: (1) errore nella qualificazione del provvedimento (si sarebbe dovuto disporre la sospensione e non dichiarare l'inefficacia); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata pronuncia sulla istanza subordinata di detenzione domiciliare; (3) illegittimità per ritardo nella ratifica oltre i termini di cui all'art. 51-ter, comma 2, ord. pen.
La decisione
Il ricorso è stato accolto: il giudice ha ritenuto fondato soprattutto il primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. In particolare la Corte ha stabilito che, in presenza di una misura cautelare incompatibile con l'esecuzione dell'affidamento in prova (es. custodia in carcere), il Tribunale di sorveglianza deve disporre la sospensione dell'affidamento e non dichiararne l'inefficacia. La possibilità di revoca dell'affidamento rimane aperta, ma richiede una valutazione motivata ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen.; la dichiarazione di inefficacia priva il provvedimento di idonea base legale e va annullata.
Norme richiamate
art. 51-bis ord. pen.
Regola la "sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà" riferendosi ai titoli esecutivi per l'espiazione di pena definitiva; non disciplina invece l'effetto del mero sopraggiungere di ordinanze cautelari incompatibili con l'affidamento in prova.
art. 51-ter ord. pen.
Prevede la sospensione cautelativa delle misure alternative e consente al magistrato di sorveglianza di valutare i comportamenti dell'affidato ai fini della revoca. La Corte ricorda che la valutazione ai sensi dell'art. 51-ter è necessaria per decidere una eventuale revoca, ma la sopravvenuta custodia cautelare impone comunque la sospensione e non l'automatica inefficacia.
art. 656 cod. proc. pen.
Riguarda l'ordine di esecuzione; la Corte evidenzia che la dichiarazione di inefficacia della misura alternativa impedirebbe la "riespansione" automatica dell'ordine di esecuzione alla cessazione della custodia cautelare, mentre la sospensione consente la ripresa automatica dell'affidamento al termine della misura cautelare.
Massime di principio
- Se durante l'affidamento in prova sopraggiunge una misura cautelare custodiale incompatibile, il provvedimento corretto è la sospensione dell'affidamento e non la dichiarazione di inefficacia automatica.
- La sospensione è provvisoria: alla cessazione della misura cautelare l'affidato può riprendere automaticamente l'espiazione in affidamento senza un nuovo provvedimento, salvo che il Tribunale non abbia previamente valutato e disposto la revoca ai sensi dell'art. 51-ter.
- La revoca dell'affidamento richiede una valutazione motivata della condotta descritta nell'ordinanza cautelare e del suo valore sintomatico rispetto al fallimento dell'esperienza rieducativa; non scatta automaticamente con l'emissione della custodia cautelare.
- L'art. 51-bis non è applicabile per regolare gli effetti delle ordinanze cautelari sopravvenute all'affidamento in prova; per questi casi la giurisprudenza impone la sospensione.
- Contestazioni procedurali (es. mancata pronuncia su istanze subordinate o ritardi nella ratifica) possono rilevare, ma se il vizio sostanziale (qualificazione errata della misura) sussiste la decisione va annullata e rinviata per nuovo esame.
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