Cassazione Penale, Ordinanza n. 11036/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva integralmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto consumato aggravato. Con un unico motivo deduce, in modo promiscuo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della messa alla prova, richiesta nell'interesse della stessa. La Corte rileva che il diniego era stato motivato in modo adeguato sulla base del rilevante danno arrecato alla persona offesa, quantificato in 4.000 euro, e della mancanza di concreta volontà dell'imputata di riparare o risarcire il pregiudizio. Le censure sono ritenute generiche e reiterative di doglianze già esaminate e disattese nei giudizi di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, se non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
messa alla prova
La richiesta può essere legittimamente negata quando la motivazione valorizzi il rilevante danno arrecato alla persona offesa e la mancanza di concreta volontà riparatoria o risarcitoria dell'imputato.
art. 131-bis c.p.
Non citato espressamente nel testo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego della messa alla prova deve contenere censure specifiche e argomentate contro le ragioni poste a base della decisione impugnata; deduzioni generiche o meramente ripetitive di questioni già respinte sono inidonee a fondare il sindacato di legittimità.
- Il diniego della messa alla prova è sorretto da motivazione adeguata quando il giudice valorizza, in concreto, l'entità del danno cagionato alla persona offesa e l'assenza di una reale e concreta iniziativa riparatoria dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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