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Sentenza

Sentenza del 02/12/2019 n. 4844 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005-2008, con recupero di imposte dirette e IVA, sostenendo l'inesistenza o nullità degli atti per difetto di sottoscrizione. Invocava la sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittime alcune disposizioni relative al conferimento di incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate, affermando che gli atti fossero stati sottoscritti da funzionari privi di valido potere. Contestava inoltre l'efficacia del precedente giudicato, sostenendo che un atto inesistente non potesse essere sanato o reso intangibile dalla sentenza passata in giudicato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Gli avvisi erano già stati oggetto di un precedente giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato; pertanto, la nuova eccezione era inammissibile e non poteva rimettere in discussione rapporti ormai esauriti. Nel merito, la Corte ha rilevato che la delega di firma prevista dall'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 è distinta dal conferimento di funzioni dirigenziali: il delegato non deve necessariamente essere un dirigente, essendo sufficiente che sia un funzionario appartenente alla carriera direttiva, oggi corrispondente al funzionario della terza area, munito di valida delega. La sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 non ha quindi travolto gli atti sottoscritti dai funzionari delegati. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.655,00, oltre al 15% per spese generali, con riduzione del 20% come per legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 42

    L'atto deve essere sottoscritto dal "capo dell'ufficio" o da "altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato".

    La norma richiede che l'avviso sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario delegato appartenente alla carriera direttiva, ma non impone che il delegato possieda anche la qualifica dirigenziale.

  • Costituzione, art. 136

    La sentenza richiama gli effetti retroattivi delle pronunce di illegittimità costituzionale, precisando però che tali effetti incontrano il limite dei rapporti esauriti, tra cui quelli definiti da una sentenza passata in giudicato.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

    La disposizione, relativa al conferimento di incarichi dirigenziali nell'Agenzia delle Entrate, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, ma tale pronuncia non incide automaticamente sulla validità delle deleghe di firma conferite ai funzionari.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 37/2015

    La pronuncia ha eliminato alcune disposizioni che consentivano il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della relativa qualifica, ma non ha stabilito che ogni atto firmato da tali funzionari fosse automaticamente inesistente o invalido.

  • Principio del giudicato e dei rapporti esauriti

    Una sentenza passata in giudicato rende intangibile il rapporto giuridico deciso. Anche gli effetti retroattivi di una successiva pronuncia costituzionale non consentono, di regola, di riaprire rapporti ormai definiti.

Massime di principio

  • La contestazione della validità della sottoscrizione di un avviso tributario deve essere proposta tempestivamente nel ricorso introduttivo contro l'atto; non può normalmente essere sollevata per la prima volta in un giudizio successivo o dopo la formazione del giudicato.
  • La qualifica dirigenziale del firmatario non è necessariamente richiesta per la validità dell'avviso: ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 è sufficiente che l'atto sia sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva munito di delega.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sugli incarichi dirigenziali non comporta automaticamente l'inesistenza di tutti gli atti sottoscritti dai funzionari interessati; occorre distinguere tra incarico dirigenziale e delega di firma.
  • Il giudicato prevale sulle contestazioni tardive relative alla validità dell'atto, salvo ipotesi eccezionali di inesistenza assoluta non riconducibili alla semplice nullità o irregolarità dell'atto.
  • Le pronunce costituzionali retroattive non travolgono, di regola, i rapporti già esauriti per effetto di una sentenza passata in giudicato, della prescrizione, della decadenza o di altri strumenti che garantiscono la certezza dei rapporti giuridici.

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