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Sentenza

Sentenza n. 13312/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 18 11 2022 avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, che ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ha stabilito “che gli importi totali per il quadriennio 2015-2018, indicati nell'allegato A, devono essere versati da ciascun fornitore mediante l'accesso al portale web pagoPA Sardegna con le modalità di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”, ha disposto “nel caso in cui le aziende di cui al richiamato allegato A non adempiano all'obbligo di ripiano di cui al presente provvedimento, di dar seguito alle disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 9 bis dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., e che la compensazione fino a concorrenza dell'intero ammontare sarà effettuata dalle Aziende Sanitarie ciascuna per quanto di competenza” (doc.ti 5 e 6); nonché della determinazione della R. Sardegna RAS AOO 12-01-00 Prot. Uscita n. 27077 del 29/11/2022 recante istruzioni per il pagamento (doc. 7); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa le seguenti delibere, richiamate nel provvedimento regionale ma allo stato non rese disponibili: - Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; - Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; - Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022 (doc. 1), nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018 Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell'intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep. Atti n. 213/CSR) (doc. 4).

Giustizia amministrativa202302372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Regione Sardegna che ha imposto il versamento degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, con relative istruzioni di pagamento e atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato la determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano del payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, l'accordo Stato-Regioni, le linee guida ministeriali, l'intesa della Conferenza permanente e gli ulteriori atti presupposti e conseguenziali. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere pagato alla Regione Sardegna una somma pari al 25 per cento dell'importo previsto, sostenendo che l'obbligazione di rimborso relativa agli anni 2015-2018 fosse così estinta, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il pagamento dichiarato dalla ricorrente e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse sono stati ritenuti ragionevolmente desumibili, pur rilevando che agli atti risultava soltanto la copia del bonifico a favore della Regione Sardegna e non anche un atto regionale di accertamento dell'avvenuto versamento. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti del payback. Le spese sono state compensate tra le parti, con contributo unificato posto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125

    La disposizione costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, oggetto degli atti impugnati; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, desunta dalla condotta processuale e dagli elementi documentali acquisiti, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La mera produzione della prova del pagamento può essere ritenuta sufficiente a fondare una ragionevole sopravvenuta carenza di interesse, anche in assenza dell'atto amministrativo di accertamento del versamento, quando le peculiarità della vicenda e la condotta della parte rendano non più utile la pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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