Cassazione Civile, Sentenza n. 21598/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
MEAG chiedeva il rimborso integrale (e in subordine parziale) delle ritenute operate nel 2003 sui dividendi percepiti dal fondo tedesco (ritenuta alla fonte del 15% prevista dall'art. 10, comma 2, della Convenzione Italia-Germania e dall'art. 27 DPR 600/1973). L'assunto era che il fondo tedesco, essendo un organismo di investimento aperto regolamentato e le sue quote detenute esclusivamente da soggetti non residenti (investitore tedesco in white‑list), fosse soggettivamente e oggettivamente comparabile a un fondo comune di investimento italiano che, secondo l'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 (v.r.t.), sarebbe stato esentato dall'imposta sostitutiva (12,50%) sui risultati di gestione e non soggetto a ritenuta sui dividendi. Perciò MEAG denunciava una discriminazione e una restrizione della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e chiedeva l'interpretazione conformativa della normativa/treaty e il rimborso delle ritenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo fondata la violazione del principio di libera circolazione dei capitali. Ha interpretato, alla luce del diritto UE e del canone di buona fede dell'art. 31 Convenzione di Vienna, l'art. 10, par. 2, della Convenzione Italia-Germania in modo conforme all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997 (v.r.t.), concludendo che, nel caso di specie (fondo tedesco "aperto", regolamentato, con quote sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Stati che consentono lo scambio di informazioni), i dividendi devono beneficiare dell'esenzione analoga a quella prevista per i fondi residenti e pertanto la ritenuta del 15% applicata era incompatibile con l'art. 63 TFUE. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza d'appello e l'accoglimento nel merito della domanda principale con conseguente rimborso integrale delle ritenute; la domanda subordinata è stata assorbita, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia è stato ritenuto assorbito, e le spese di merito si sono compensate.
Norme richiamate
art. 63 T.F.U.E.
«Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.»
Principio di libera circolazione dei capitali utilizzato per valutare se la normativa nazionale o convenzionale determini una discriminazione e/o una restrizione idonea a dissuadere investimenti transnazionali; rilevante anche nei rapporti con convenzioni internazionali che non possono giustificare automaticamente trattamenti discriminatori.
art. 10, par. 2, Convenzione Italia - Germania (legge di ratifica n. 459/1992)
«… tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente … l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.»
La disposizione pattizia limita l'aliquota massima della ritenuta ma non impedisce al giudice nazionale di interpretare la normativa (e la norma interna cui la convenzione si innesta) in modo conforme al diritto UE per evitare discriminazioni; la convenzione si innesta sulla normativa interna e la sua applicazione va valutata rispetto al principio UE di libera circolazione dei capitali.
art. 27, DPR 29/9/1973 n. 600 (v.r.t.)
«La ritenuta è operata a titolo d'imposta … sugli utili corrisposti a soggetti non residenti …»
Norma nazionale che disciplina la ritenuta sui dividendi e che, nel contesto, è il riferimento operativo per l'applicazione della convenzione; il suo contenuto va interpretato conformemente al diritto UE quando l'applicazione concreta provoca discriminazioni.
art. 9, legge 23/3/1983 n. 77 (v.r.t.)
«Sul risultato della gestione del fondo … la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva.»
Previsione del regime fiscale dei fondi comuni residenti: i redditi di capitale percepiti dal fondo confluiscono nel risultato della gestione soggetto all'imposta sostitutiva; l'art. 9, comma 4 (v.r.t.) prevedeva esenzione dall'imposta sostitutiva per organismi le cui quote siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Paesi white‑list.
d.lgs. 21/11/1997 n. 461, art. 9, comma 4 (v.r.t.)
«Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti … gli organismi medesimi sono esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione …»
Norma domestica che riconosce l'esenzione ai fondi residenti con quote detenute esclusivamente da non residenti (in paesi che consentono adeguato scambio di informazioni); criterio centrale per il confronto normativo con i fondi non residenti.
d.lgs. 1/4/1996 n. 239, art. 6, comma 1 (v.r.t.)
Individua i soggetti non residenti rilevanti ai fini della disciplina sulle ritenute e sull'esenzione (residenza in Paesi che consentono adeguato scambio di informazioni), criterio usato per valutare la comparabilità soggettiva.
Convenzione di Vienna, art. 31 (principio di buona fede nell'interpretazione dei trattati)
Canone interpretativo utilizzato per dare un'interpretazione conforme della norma pattizia alla luce degli obiettivi della fiscalità internazionale e del diritto UE, evitando interpretazioni che generino discriminazioni incompatibili con l'art. 63 TFUE.
Massime di principio
- Quando un organismo di investimento collettivo non residente (OICR) di uno Stato membro è oggettivamente e soggettivamente comparabile a un OICR residente (stesso tipo di fondo, regolamentazione, fondo "aperto", investitori conformi a white‑list), una normativa nazionale che assoggetta il fondo non residente a una ritenuta sui dividendi mentre esenta il fondo residente può costituire una restrizione della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE).
- Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità con il diritto UE e, se necessario, interpretare conformemente (interpretazione adeguatrice) la normativa interna o la disposizione convenzionale in modo da evitare discriminazioni, nei limiti del possibile senza alterare il senso della norma internazionale.
- Per valutare la discriminazione si confronta la disciplina nazionale applicabile (criteri distintivi fissati dalla legislazione italiana sulle imposte sui dividendi) e non si estende la comparazione al regime fiscale del Paese estero dell'investitore.
- Argomentazioni di giustificazione come la «coerenza del sistema fiscale» o la necessità di garantire controlli fiscali possono essere ammesse solo con prove rigorose: occorre dimostrare un nesso diretto e proporzionale tra la misura e l'obiettivo perseguito; il mero rischio di perdita di gettito non è sufficiente.
- Per ottenere rimedi è importante documentare la comparabilità: certificazioni di vigilanza/regolamentazione del fondo estero, natura aperta del fondo, composizione degli investitori (white‑list), e dimostrazione che le condizioni oggettive corrispondono a quelle previste per l'esenzione dei fondi residenti.
- Proceduralmente, prima vanno esperiti i rimedi amministrativi (istanza di rimborso) e poi, in caso di diniego, il ricorso giurisdizionale; il giudice nazionale può decidere senza rinviare la questione alla Corte di Giustizia se ritiene possibile dare un'interpretazione conforme.
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