Cassazione Penale, Sentenza n. 3705/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 9/11/2022 con cui la Corte d'Appello di Firenze aveva confermato la confisca di due autovetture, diversi orologi e gioielli intestati o riconducibili a Vivaldi. Il provvedimento di merito aveva ritenuto Vivaldi riconducibile alle categorie di pericolosità previste dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 1 e 4), rilevando profili di pericolosità generica (vivere abitualmente con proventi di attività delittuose) e qualificata (indizi relativo al reato oggi ricompreso nell'art. 512-bis c.p.), nonché una significativa sproporzione fra redditi dichiarati e acquisti. Il ricorso per cassazione deduceva (1) vizio di motivazione: motivazione del decreto apparente/insufficiente e mancata valutazione di elementi alternativi; (2) violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011 per omessa considerazione della prova della lecita provenienza dei preziosi (in particolare la somma di euro 24.000 percepita a titolo di risarcimento nel 2013) e mancata considerazione dell'accrescimento di valore tra acquisto e valutazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: il sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione è limitato alle violazioni di legge; la censura sulla motivazione era generica e non superava la congrua motivazione resa dalla Corte d'Appello che aveva dettagliatamente esaminato la pericolosità e la sproporzione patrimoniale; la censura sulla provenienza dei fondi era devoluta alla Corte territoriale e questa aveva correttamente valutato la somma di risarcimento come recessiva rispetto alla sproporzione complessiva. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Gli artt. 1 e 4 sono stati utilizzati per inquadrare le categorie criminologiche e i profili di pericolosità (generica e qualificata) che giustificano misure patrimoniali di prevenzione; l'art. 24 è richiamato dalla difesa in relazione all'onere di dimostrare la lecita provenienza dei beni; gli artt. 10 e 27 sono interpretati come limitativi del sindacato di cassazione nel processo di prevenzione (ricorso ammesso soltanto per violazione di legge).
Codice penale
art. 512-bis (cfr. anticamente art. 12-quinques d.lgs. 306/1992)
La contestazione di indizi relativi a reati attinenti all'associazione e ad attività delittuose è stata richiamata per configurare il profilo di pericolosità qualificata.
Codice di procedura penale
art. 125 comma 3; art. 606 comma 1 lett. e); art. 616
Art. 125 c.p.p. (motivazione) indicato quale parametro per valutare se la motivazione sia inesistente o apparente; art. 606 c.p.p. utilizzato dalla difesa ma la Corte rileva un uso improprio della norma in questa sede; art. 616 c.p.p. applicato per la condanna alle spese e alla misura a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Giurisprudenza costituzionale
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per motivare l'irritualità dell'impugnazione e la correlata condanna pecuniaria per colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel rito di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso prevalentemente per violazioni di legge: le censure di merito o generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili se non individuano concretamente vizi di illogicità o mancanza minima di coerenza.
- La confisca di beni per sproporzione patrimoniale richiede che il giudice indichi elementi concreti che dimostrino la discrepanza tra redditi leciti e spese/acquisti: il semplice richiamo a una presunta prova di lecita provenienza può risultare recessivo se la sproporzione rimane rilevante nel quadro complessivo.
- Per sostenere con successo che beni provengono da fonte lecita è necessario fornire elementi probatori chiari e integrati nel quadro economico complessivo; la produzione di una sola somma (es. risarcimento) può non essere sufficiente a invertire il giudizio se il giudice verifica una consistente sproporzione pregressa.
- Le doglianze sulla motivazione devono dimostrare che il provvedimento è privo dei requisiti minimi di completezza, coerenza o logicità, ovvero che il testo non consente di comprendere il percorso logico adottato dal giudice.
- Ricorsi ritenuti irrituali o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende); quindi è essenziale che le impugnazioni siano specifiche e fondate su censure di diritto ben argomentate.
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