Sentenza n. 4560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di accertamento dell'inottemperanza agli ordini di demolizione e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di due mappali sui quali insiste un fabbricato abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto le censure contro l'ordinanza comunale di acquisizione gratuita e aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulle contestazioni relative alla determinazione dell'indennità mensile di occupazione e all'ingiunzione di pagamento delle indennità arretrate. L'appello era rivolto soltanto contro il capo concernente l'ordinanza di acquisizione. Con un unico motivo articolato in tre censure, l'appellante ha contestato, tra l'altro, la declaratoria di inammissibilità della doglianza relativa alla propria estraneità alla realizzazione degli abusi. Ha sostenuto che tale doglianza non mirasse a contestare gli ordini di demolizione, oggetto di separato contenzioso, ma soltanto a impedire l'effetto ablatorio dell'acquisizione gratuita, assumendo che quest'ultima non potesse operare nei confronti del proprietario totalmente estraneo alla realizzazione dell'opera abusiva. Con sentenza non definitiva la Sezione aveva respinto la prima e la terza censura e disposto istruttoria sulla seconda, ordinando l'acquisizione delle ordinanze di demolizione, della relazione tecnica, del diniego di condono e del contratto di acquisto dell'immobile, al fine di verificare quali opere abusive fossero oggetto degli obblighi demolitori e se l'acquirente fosse consapevole della loro esistenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha integralmente respinto l'appello, ritenendo infondata anche la seconda censura. Dalla documentazione acquisita è emerso che, oltre agli abusi realizzati dalla dante causa dell'appellante e sanzionati con l'ordinanza del 2000, erano stati realizzati ulteriori abusi, descritti nella relazione tecnica del 2010 e nell'ordinanza di demolizione del 9 dicembre 2010, consistenti in un nuovo corpo di fabbrica, sbancamenti e aree cortilizie. Tali opere ulteriori avevano determinato il rigetto dell'istanza di condono, riferita invece agli abusi precedenti. L'appellante non ha fornito prova della propria estraneità alla realizzazione degli abusi ulteriori né della data della loro realizzazione. Il contratto di acquisto del 20 ottobre 2008 non descriveva tali opere e non consentiva di stabilire che fossero già esistenti al momento dell'acquisto; neppure l'elenco delle istanze di condono pendenti conteneva elementi decisivi in tal senso. Il Collegio ha applicato il principio di vicinanza della prova, secondo cui spetta al proprietario o al responsabile dell'abuso dimostrare la data di realizzazione delle opere abusive, mediante atti, documenti o altri elementi idonei. È stata quindi ritenuta plausibile la ricostruzione comunale secondo cui l'appellante non aveva demolito gli abusi della dante causa e aveva inoltre realizzato ulteriori interventi abusivi. La sentenza di primo grado è stata confermata nei limiti dell'appello. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione è applicata considerando rilevante la posizione del proprietario rispetto alla realizzazione dell'abuso e la prova della sua eventuale estraneità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela della riservatezza mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all'inottemperanza a un ordine di demolizione, il proprietario può contestare autonomamente l'effetto ablatorio deducendo la propria totale estraneità alla realizzazione dell'abuso, anche quando l'ordine di demolizione sia oggetto di separata controversia.
- Il proprietario destinatario di un ordine di demolizione o comunque assoggettato agli effetti dell'acquisizione gratuita ha l'onere di provare la data di realizzazione dell'opera abusiva e la propria eventuale estraneità, in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché normalmente dispone degli atti e degli elementi documentali utili.
- La mera produzione dell'atto di acquisto dell'immobile non dimostra la preesistenza dell'abuso rispetto all'acquisto quando tale atto non descriva le opere contestate e non contenga elementi idonei a collocarne temporalmente la realizzazione.
- Quando dagli atti del procedimento emergano abusi ulteriori e distinti rispetto a quelli oggetto di una domanda di condono, il rigetto del condono riferito agli abusi originari non dimostra la legittimità o la preesistenza degli ulteriori interventi abusivi.
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