Cassazione Penale, Sentenza n. 22942/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.), deducendo: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver valutato la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), con riferimento alle conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. l.176/2020; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità, sostenendo l'insufficienza delle prove raccolte e la mancata considerazione dei rilievi di appello circa la capacità dimostrativa degli elementi probatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa valutazione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche: ha annullato la sentenza impugnata quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto, rilevando che la sentenza di appello aveva omesso di considerare le conclusioni scritte depositate dalla difesa (art. 23-bis). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha confermato irrevocabilmente l'affermazione di responsabilità per truffa, ritenendo adeguata e non censurabile la motivazione della Corte d'appello sulla sufficienza delle prove (intestazione delle carte Postepay e mancata spiegazione alternativa da parte dell'imputato).
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Riferimento alla disciplina sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che l'omessa valutazione da parte del giudice di appello delle richieste di concedibilità delle attenuanti, se fondate su conclusioni escritte trasmesse e non considerate, costituisce vizio meritevole di annullamento con rinvio
art. 640 cod. pen.
Norma che definisce il reato di truffa; la Corte d'appello aveva confermato la condanna ai sensi di tale articolo sulla base della prova raccolta (intestazione delle carte Postepay)
art. 23-bis, d.l. 137/2020 conv. con l. 176/2020
Disciplina la possibilità di depositare conclusioni scritte (conclusioni cartolari) in sede di giudizio; la Corte di Cassazione ha ritenuto che le conclusioni scritte depositate il 7 maggio 2020 fossero sovrapponibili a quelle rese in udienza e che la mancata considerazione di tale istanza costituisca vizio della sentenza impugnata
principio di giurisprudenza della Cassazione (divieto di riesame del merito probatorio)
La Corte di legittimità non può rivalutare la capacità dimostrativa delle prove o degli indizi (riesame di merito); il suo controllo è limitato alla coerenza logico-argomentativa e all'aderenza alle fonti di prova, non alla riconsiderazione di fatti o pesi probatori
Massime di principio
- Se la difesa intende ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche deve formulare una richiesta specifica nell'atto di appello o, almeno, nelle conclusioni (cartolari o in udienza) indicando dati di fatto precisi a supporto: l'assenza di tale richiesta specifica può precludere il sindacato di cassazione sulla mancata applicazione d'ufficio delle attenuanti
- La corte d'appello è tenuta a considerare le conclusioni scritte depositate nei termini e a motivare specificamente il rigetto; l'omissione di valutazione di una istanza chiaramente depositata integra vizio valutabile in Cassazione e può comportare annullamento limitato e rinvio
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel valutare la forza probatoria degli elementi raccolti: i motivi che richiedono una mera rivalutazione delle prove sono inammissibili; il sindacato è limitato a controllare la logica, la completezza e l'aderenza della motivazione alle fonti di prova
- Un accoglimento parziale del ricorso (es. annullamento solo per omessa valutazione di attenuanti) può produrre la rinnovazione del giudizio solo sul punto specifico, lasciando impregiudicata la conferma della responsabilità quando la motivazione di merito sia ritenuta conforme ai criteri di legge
- Per evitare annullamenti parziali è utile per la difesa documentare e rendere espliciti i fatti e gli elementi giuridici a supporto delle domande di attenuanti già nell'atto di appello e nelle conclusioni scritte, assicurando che tali atti siano richiamati e presi in considerazione dal giudice d'appello
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