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Sentenza

Sentenza del 14/06/2022 n. 4728 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'inesistenza materiale delle cartelle di pagamento n. XXX e n. XXX, la declaratoria di illegittimità del diniego tacito dell'istanza di sgravio inviato agli Enti impositori e all'Ente di Riscossione, nonché nullità/inesistenza delle cartelle stesse e/o prescrizione dei crediti sottesi e, in ogni caso, che le somme non fossero dovute.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato l'appello del ricorrente confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria. Il Collegio ha ritenuto che le cartelle contestate riguardassero due distinte fattispecie: revoca di contributo concesso (legata alla legge n.662/1996) e importi iscritti a ruolo per contravvenzioni al codice della strada. Sulla prima voce si è richiamata la Cass. SS.UU. n.6000/2021, secondo cui le controversie sulla revoca di agevolazioni per fatti attuativi del beneficiario rientrano nella cognizione del giudice ordinario (mentre questioni di diniego di erogazione per vizi di legittimità possono ricadere in sede amministrativa); sulla seconda voce è applicabile l'art.205 d.lgs. 285/1992 che attribuisce la cognizione all'autorità giudiziaria ordinaria per le opposizioni a sanzioni per violazioni del codice della strada. Considerata l'assenza di indagine da parte dell'appellante sulla natura tributaria dei crediti, l'appello è stato rigettato e le spese del grado sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Sentenza Corte Costituzionale n.181/2017

    Richiamata dal ricorrente per sostenere l'ammissibilità del ricorso davanti al giudice tributario; tuttavia il Collegio ha ritenuto che il richiamo non fosse sufficiente senza una specifica dimostrazione della natura tributaria dei crediti impugnati.

  • Cass. SS.UU. n.6000/2021

    Distinzione di competenza: la revoca di agevolazioni per comportamenti del beneficiario nella fase attuativa rientra nella cognizione del giudice ordinario; il diniego di erogazione derivante dall'esercizio di poteri autoritativi, ovvero controversie su interessi legittimi e vizi di legittimità, attiene al giudice amministrativo.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 art.205

    Attribuisce alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle opposizioni a provvedimenti sanzionatori relativi alla circolazione stradale; pertanto le contestazioni su contravvenzioni non rientrano nella competenza del giudice tributario.

  • D. Lgs. n. 546/1992 articolo 19

    Secondo la resistente e richiamato nel procedimento, il rifiuto dell'amministrazione di ritirare un atto impositivo divenuto definitivo (diniego di autotutela) non rientra nella previsione di cui all'art.19 e quindi non è automaticamente impugnabile davanti alla Commissione Tributaria, specialmente quando l'atto non ha natura tributaria.

  • D. Lgs. n. 546/1992 articolo 53

    Richiamato dalla resistente per eccepire vizi procedurali dell'appello; norma processuale tributaria rilevante in ordine all'ammissibilità dei mezzi di impugnazione.

  • Legge n.662/1996

    La revoca di agevolazioni/contributi previste dalla legge n.662/1996 è stata considerata nella valutazione della natura della controversia: se la revoca è collegata a fatti attuativi del beneficiario la competenza tende all'autorità giudiziaria ordinaria.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso davanti al giudice tributario, verificare la natura del credito oggetto delle cartelle: se si tratta di tributo la competenza può essere tributaria; se il credito deriva da sanzioni non fiscali (es. contravvenzioni stradali) o da revoca di agevolazioni per comportamenti del beneficiario, la competenza può essere del giudice ordinario o amministrativo.
  • Il diniego di autotutela non è automaticamente impugnabile davanti alla Commissione Tributaria: occorre dimostrare che la controversia rientra nella nozione di tributo e che il rifiuto incide su situazioni disciplinate dalla giurisdizione tributaria.
  • Per controversie su revoca di contributi/agevolazioni distinguere se la questione riguarda vizi di legittimità (più incline alla giurisdizione amministrativa) o valutazioni sull'attuazione/condotta del beneficiario (più incline alla giurisdizione ordinaria).
  • Le opposizioni a provvedimenti relativi a violazioni del codice della strada seguono regole di competenza specifiche (art.205 C.d.S.) e generalmente spettano al giudice ordinario, anche se gli atti siano stati formati da uffici finanziari.
  • Quando si impugna un diniego di sgravio/autotutela, è cruciale indicare con precisione la base normativa e dimostrare la riconducibilità dell'atto alla materia tributaria; altrimenti il rischio è la declaratoria di difetto di giurisdizione e il rigetto per inammissibilità.

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