Cassazione Penale, Sentenza n. 45200/2023 del 09/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di tentato omicidio. Il ricorrente censurava presunta inosservanza e errata applicazione delle norme sulle misure cautelari (artt. 273, 274, 275, 292 c.p.p.) e lamentava motivazione apparente e standardizzata del provvedimento di riesame. In particolare sosteneva insufficiente e generica valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e della attualità delle esigenze cautelari, omissione di valutazione di elementi a favore (dichiarazione del coindagato che avrebbe detto che il ricorrente era assente, presunti tentativi di chiarimento/riconciliazione, mancanza di contatti successivi con la vittima), travisamento del contenuto di intercettazioni e difetto nella ricostruzione fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logica e adeguata circa i gravi indizi (dichiarazioni della vittima, sequestro indumenti, intercettazioni, missiva inviata dalla vittima al fratello in carcere con riferimenti individuativi e dinamica dei fatti) e circa l'attualità del pericolo di reiterazione, considerando modalità del fatto, ruolo non marginale del Pirrone (avrebbe trattenuto la vittima per agevolare gli spari), la personalità dell'indagato e precedenti penali. Il Collegio ha ritenuto strumentali i presunti tentativi di riconciliazione, ricostruendoli come finalizzati a sviare le indagini. La misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta proporzionata e idonea. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese e a versare Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 273 c.p.p.
Norma introduttiva relativa ai presupposti della misura cautelare; richiamata nella censura del ricorrente ma la Corte ne ha ritenuto corretta l'applicazione alla luce della ricostruzione probatoria del giudice del merito.
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiede l'esistenza di 'gravi indizi di colpevolezza' e l'attualità delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che tale requisito si valuta prognosticamente tenendo conto di modalità del fatto, personalità dell'indagato, contesto e tempo trascorso; non è sempre necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidiva.
art. 275 c.p.p.
Regola la misura cautelare applicabile; impiegata dal giudice del merito nella scelta della misura ritenuta proporzionata (arresti domiciliari).
art. 292, comma 2, lett. c e c-bis c.p.p.
Norme sul giudizio e sulle garanzie delle parti nel procedimento cautelare; citate nella doglianza del ricorrente ma la Corte non ha rilevato violazioni formali o di diritto nel provvedimento impugnato.
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere di sostenere le spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per l'imposizione delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in ordine all'irrogazione della sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle Ammende) e al criterio di non punibilità per assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte di legittimità, valutato che il ricorso non è stato proposto colpa grave, ha comunque disposto il versamento equitativo di Euro 3.000.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, esercita un controllo limitato: verifica la logicità e l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito ma non rivaluta i fatti o la prova quando la motivazione è congrua.
- Per contestare con successo la sussistenza dei 'gravi indizi' è necessario dimostrare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o omissione nella motivazione del giudice; mere affermazioni alternative di innocenza o richieste di diversa valutazione probatoria sono inadeguate.
- L'attualità del pericolo di reiterazione si valuta prognosticamente considerando modalità del fatto, personalità dell'indagato (precedenti, gravità del comportamento) e contesto socio-ambientale; il tempo trascorso non esclude automaticamente la necessità cautelare, soprattutto se persistono elementi di rischio.
- Intercettazioni e documenti (ad es. missive) che contengono riferimenti individuativi e specifici vengono ritenuti elementi forti ai fini della gravità indiziaria e della conferma della partecipazione al reato.
- Tentativi apparenti di riconciliazione tra vittima e indagato possono essere valutati come strategie evasive se emergono elementi probatori che ne dimostrino la finalità di sviare le indagini; non sono in sé sufficiente a escludere esigenze cautelari.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione è cruciale indicare con precisione quale passaggio del provvedimento sia illogico o omesso; formule generiche di 'motivazione apparente' o 'frasi precostituite' sono spesso considerate aspecifiche e portano all'inammissibilità del ricorso.
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