Sentenza n. 7330/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6262/2025, quanto al riesame dell’istanza originaria di concessione della cittadinanza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 6262/2025, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Lazio, confermando il rigetto della domanda di annullamento del decreto del Presidente della Repubblica che aveva annullato in autotutela la precedente concessione della cittadinanza, disposta il 16 novembre 2015 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. L’annullamento in autotutela era seguito alla riscontrata sostanziale omissione dell’istruttoria, dopo il coinvolgimento in un procedimento penale della funzionaria ministeriale che aveva istruito la pratica. Il ricorrente ha sostenuto che l’Amministrazione fosse rimasta inerte rispetto al dovere, menzionato nella sentenza d’appello, di rinnovare l’istruttoria sulla domanda originaria, e ha chiesto l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Sopravvenuto il decreto del 30 luglio 2026 di conferimento della cittadinanza, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il decreto del 30 luglio 2026 ha attribuito al ricorrente il bene della vita perseguito. Ha respinto la richiesta di condanna dell’Amministrazione alle spese per soccombenza virtuale e ha compensato integralmente le spese. Ha precisato che una sentenza di rigetto non fa sorgere, di regola, obblighi conformativi a carico dell’Amministrazione: il dovere di riesaminare l’istanza derivava qui dalla regressione del procedimento all’esito dell’annullamento in autotutela del decreto di cittadinanza e non dal decisum di rigetto. In assenza del provvedimento sopravvenuto, l’inerzia avrebbe dovuto essere contestata con l’azione contro il silenzio-inadempimento prevista dall’art. 117 c.p.a., non con il giudizio di ottemperanza; il ricorso per ottemperanza sarebbe stato quindi inammissibile. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Pertanto, nella specie il rimedio che l’interessato avrebbe dovuto azionare a fronte dell’inerzia della p.a. era costituito non già dal giudizio di ottemperanza, ma dall’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui all’articolo 117 cod. proc. amm. dinanzi al Tribunale amministrativo competente.
L’inerzia dell’Amministrazione rispetto al dovere procedimentale di riesaminare l’istanza, quando tale dovere non discende da un effetto conformativo del giudicato, va contestata con l’azione contro il silenzio-inadempimento e non mediante ottemperanza.
Massime di principio
- Le sentenze di rigetto, in quanto tali, non generano obblighi conformativi a carico dell’Amministrazione; eventuali doveri di facere possono derivare direttamente dagli atti amministrativi la cui legittimità è stata accertata, anziché dal contenuto precettivo della pronuncia.
- Quando l’annullamento in autotutela di un provvedimento favorevole lascia pendente l’istanza originaria e comporta la regressione del procedimento, il dovere dell’Amministrazione di riesaminarla deriva dalla situazione procedimentale conseguente alla propria attività, non necessariamente dalla sentenza che abbia respinto l’impugnazione dell’annullamento.
- Se l’inerzia riguarda un dovere procedimentale non imposto dal giudicato come obbligo conformativo, il rimedio è l’azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a.; l’ottemperanza non è lo strumento appropriato.
- Il sopravvenuto conseguimento del bene della vita perseguito comporta la cessazione della materia del contendere; ciò non implica automaticamente la soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini delle spese.
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