Corte di giustizia, Sentenza C-718/20
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2022. — Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd contro Commissione europea. — Impugnazione – Dumping – Importazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese – Istituzione di un dazio antidumping definitivo. — Causa C-718/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione della Zhejiang contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330, mantenendo il dazio antidumping sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina. Vengono rigettate le censure relative ai diritti della difesa, alla scelta del paese di riferimento, al calcolo del margine di dumping, al pregiudizio e al nesso causale. La Corte ribadisce anche che le norme OMC e il protocollo di adesione della Cina non consentono, in questo caso, di contestare la validità dell’atto dell’Unione.
Impugnazione respinta contro la conferma di un dazio antidumping definitivo sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Cina: diritti di difesa, metodo del paese di riferimento, confronto equo e nesso di causalità
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel respingere il ricorso avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330, in particolare: nella valutazione dei diritti della difesa e della divulgazione delle informazioni nel procedimento antidumping; nell’escludere che il protocollo di adesione della Cina all’OMC e le norme OMC potessero essere invocati per contestare la validità del regolamento; nell’applicare l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036 sul mantenimento del metodo d’indagine nei riesami; nella determinazione del margine di dumping tramite NCP e coefficienti di adeguamento; e nella valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità.
Principio di diritto
La Corte conferma che, in materia antidumping, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio margine discrezionale e che l’impugnazione non può essere accolta se le censure mirano solo a sostituire la valutazione dei fatti e delle prove del Tribunale. Inoltre, il protocollo di adesione della Cina all’OMC non può essere invocato per contestare la validità del regolamento di esecuzione 2018/330, poiché l’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 esprime una scelta autonoma del legislatore dell’Unione e non recepisce specificamente quel protocollo; quanto ai diritti di difesa, la divulgazione delle informazioni è sufficiente se consente all’impresa interessata di comprendere il metodo seguito e di difendersi efficacemente, senza che la mancata comunicazione di dati riservati imponga l’annullamento in assenza di un concreto pregiudizio procedurale.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 11, paragrafi 2 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036
- Accordo antidumping OMC
- Articolo 18.3 dell’accordo antidumping OMC
- Articolo 15, lettere a) e d), del protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC
- Articolo VI del GATT 1994
- Articoli 2.1 e 2.2 dell’accordo antidumping OMC
Impugnazione contro il mantenimento di un dazio antidumping sui tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dalla Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330. Il regolamento aveva mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, all’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 2016/1036.
Contesto normativo internazionale e dell’Unione
La Corte ricorda il quadro OMC: l’accordo antidumping, l’articolo 18.3 di tale accordo e il protocollo di adesione della Cina all’OMC, in particolare la sezione 15, lettere a) e d). Sul piano dell’Unione, sono centrali il regolamento (UE) 2016/1036 e, in particolare, gli articoli 2, 3, 6, 11, 16, 18, 20 e 22. Il considerando 3 del regolamento richiama l’intento di recepire nella misura massima possibile i termini dell’accordo antidumping.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2011 il Consiglio aveva istituito un dazio antidumping del 56,9% su alcune importazioni cinesi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, incluse quelle della Zhejiang. Nel 2016 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza e nel 2018 ha adottato il regolamento di esecuzione 2018/330, mantenendo il dazio. La Commissione aveva scelto l’India come paese di riferimento per determinare il valore normale, utilizzando i dati di un produttore esportatore indiano e, per i prodotti non direttamente comparabili, coefficienti ricavati da dati di produttori dell’Unione e degli Stati Uniti. La Commissione concluse per la persistenza del dumping e per il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.
Esito dinanzi al Tribunale
Dinanzi al Tribunale la Zhejiang aveva dedotto cinque motivi: violazione dei diritti della difesa, errori sul metodo del paese di riferimento e sulla motivazione, errori nella codificazione NCP, errori nel calcolo del margine di dumping, e errori sull’accertamento del pregiudizio e del nesso causale. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Primo motivo di impugnazione: diritti della difesa e divulgazione delle informazioni
La Zhejiang sosteneva che la Commissione non le avesse comunicato tutti i principali fatti e considerazioni in tempo utile, ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento 2016/1036, e che non avesse verificato i dati del produttore esportatore indiano. La Corte ricorda il proprio orientamento costante: le istituzioni devono agire con diligenza, fornire indicazioni utili entro i limiti del segreto professionale e mettere l’impresa in condizione di far valere efficacemente il proprio punto di vista; tuttavia, un’irregolarità procedurale determina l’annullamento solo se vi è la possibilità concreta che il procedimento abbia potuto concludersi diversamente. La Corte conclude che la Zhejiang, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, censura irricevibile in impugnazione. Inoltre, non è stato dimostrato un pregiudizio concreto ai diritti della difesa. È stata confermata anche la correttezza del ragionamento del Tribunale sulla mancata verifica in loco del produttore indiano, poiché la visita era subordinata al suo consenso ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, e il richiamo all’articolo 18 non imponeva di scartare i dati forniti da quel produttore.
Secondo motivo di impugnazione: invocabilità del protocollo OMC e motivazione
La Zhejiang sosteneva che, dopo la scadenza della sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all’OMC, l’Unione non potesse più applicare il metodo del paese di riferimento e che il Tribunale avesse errato nel negare la possibilità di contestare la validità del regolamento 2016/1036 sulla base del protocollo OMC. La Corte ribadisce che gli accordi OMC non sono, in linea di principio, parametri di legittimità degli atti dell’Unione, salvo due eccezioni: quando l’Unione intende eseguire un obbligo specifico OMC oppure quando l’atto rinvia espressamente a precise disposizioni OMC. L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036 esprime una scelta autonoma del legislatore dell’Unione e non rinvia espressamente al protocollo cinese. Ne consegue che il protocollo non può essere invocato per contestare la validità del regolamento di esecuzione 2018/330. La Corte respinge anche la censura di difetto di motivazione: il Tribunale non era tenuto a rispondere analiticamente a tutti gli argomenti, purché la motivazione fosse sufficientemente chiara per consentire alle parti di comprendere il ragionamento e alla Corte di esercitare il controllo.
Terzo motivo di impugnazione: confronto equo, articolo 11, paragrafo 9, e NCP
La Zhejiang contestava il metodo di confronto dei prodotti e l’uso di NCP, sostenendo che il Tribunale avesse applicato erroneamente gli articoli 2, paragrafi 10 e 11, e 11, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036. La Corte ricorda che, nei riesami, la Commissione deve applicare lo stesso metodo dell’inchiesta iniziale se le circostanze non sono cambiate; la deroga è di stretta interpretazione. Nel caso concreto, però, la Commissione non aveva affermato un mutamento delle circostanze né applicato un metodo diverso. La Corte respinge anche le censure di snaturamento: il Tribunale aveva rilevato che la Zhejiang non aveva dimostrato con precisione le proprie affermazioni circa l’incidenza dei metodi di produzione o la produzione di articoli per usi militari o nucleari. La dichiarazione giurata prodotta tardivamente era stata ritenuta troppo generica per infirmare le conclusioni del Tribunale.
Quarto motivo di impugnazione: coefficiente di adeguamento e determinazione del valore normale
La Zhejiang sosteneva che il metodo seguito dalla Commissione per calcolare i coefficienti applicati al valore normale fosse errato e non garantisse un confronto equo ai sensi dell’articolo 2 del regolamento 2016/1036. La Corte chiarisce che il Tribunale aveva solo spiegato che le vendite dei produttori dell’Unione erano state usate in via residuale per gli NCP privi di corrispondenza nel produttore indiano. La Corte rileva che l’argomento sul criterio delle «normali operazioni commerciali» era irricevibile perché non specificava i passaggi della sentenza impugnata censurati; in ogni caso, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), non riguarda quel criterio. Quanto ai coefficienti, il Tribunale aveva ritenuto che la Commissione disponesse di un potere discrezionale e che la Zhejiang non avesse dimostrato l’illegittimità del metodo adottato. Le contestazioni miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza dimostrare snaturamento o errore di diritto.
Quinto motivo di impugnazione: pregiudizio e nesso di causalità
La Zhejiang contestava la valutazione del pregiudizio e del nesso causale, sostenendo che il Tribunale avesse incluso indebitamente alcuni prezzi relativi a prodotti destinati ad usi militari o nucleari e prezzi riferiti a operazioni di perfezionamento attivo. La Corte osserva che il Tribunale aveva basato la propria conclusione sui livelli di sottoquotazione delle importazioni cinesi e che la Commissione aveva valutato anche altri fattori causali, compresi i flussi da India e da altri paesi terzi. La censura è stata respinta perché, senza dimostrare errore di diritto o snaturamento, la ricorrente chiedeva in sostanza una nuova valutazione degli elementi di prova. Inoltre, il Tribunale non aveva confuso le importazioni della Zhejiang con le importazioni cinesi in generale, e il riferimento al perfezionamento attivo era stato richiamato solo nel contesto più ampio della comparazione dei prezzi.
Decisione
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Zhejiang alle spese, oltre alle proprie. Resta quindi ferma la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 nella parte che la riguarda.
Principi ricavabili
In materia antidumping:
- il controllo giurisdizionale è limitato e non consente alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale sui fatti e sulle prove;
- la divulgazione delle informazioni è sufficiente se consente all’impresa di comprendere il metodo seguito e di difendersi efficacemente, anche in presenza di dati riservati;
- il protocollo di adesione della Cina all’OMC non è, in questo caso, parametro di legittimità degli atti dell’Unione;
- nei riesami, il mantenimento del metodo originario ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, è la regola e la deroga è restrittiva;
- le contestazioni sul calcolo del margine di dumping e sul pregiudizio devono essere sostenute da elementi precisi, altrimenti sono respinte come irricevibili o infondate.
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