Cassazione Penale, Ordinanza n. 32708/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata ritenuta responsabile, nei precedenti gradi di merito, del reato di tentato furto in abitazione. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 1 aprile 2025, deduceva: con il primo motivo, vizi che formalmente erano prospettati come violazioni di legge o vizi di legittimità ma che, nella sostanza, tendevano a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e l'apprezzamento del materiale istruttorio; con il secondo motivo, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., chiedendone il riconoscimento in ragione della ritenuta tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo investisse profili di merito, non sindacabili in sede di legittimità, poiché la Corte di appello e il Tribunale avevano fornito una motivazione congrua, adeguata e priva di vizi logici, fondata su corrette massime di esperienza e coerente tra i due gradi di merito. Ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e il rilevato elevato patimento cagionato alla vittima, con motivazione immune da incongruenze. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un disvalore oggettivo significativo, come nel caso di un elevato patimento arrecato alla vittima, purché la valutazione sia sorretta da motivazione логicamente coerente e conforme alle risultanze istruttorie.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze formalmente qualificate come vizi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, poiché la ricostruzione del merito appartiene al giudice di appello.
- Una motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, adeguata, priva di illogicità manifeste e sorretta da corrette massime di अनुभवienza, soprattutto se convergente tra primo e secondo grado.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il fatto presenti un apprezzabile disvalore offensivo, valutato anche attraverso le conseguenze concrete della condotta sulla persona offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32596/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32609/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32611/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32616/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32617/2025 del 03/10/2025
- ordinanza_penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32618/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →