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Provvedimento

Deliberazione n. 243 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni dirigenziali adottate d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audiovisivo o informatico a contenuto sessualmente esplicito. Le misure mirano a impedire l’eventuale diffusione del contenuto sulle piattaforme e a conservarlo, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per 12 mesi. Il provvedimento è adottato in applicazione della procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn.

Ratifica di misure urgenti nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram e TikTok

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento origina da una segnalazione della persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito che la riguardava.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative alla possibile diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati;
  • il medesimo art. 144-bis, che impone la decisione dell’Autorità entro 48 ore;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva successiva ratifica.

Attività istruttoria e determinazioni urgenti

Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 139 e 140 del 26 marzo 2026. Tali atti sono stati trasmessi alle società che gestiscono le piattaforme Telegram e TikTok.

Le misure ordinate sono state due:

  • l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, soltanto per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 26 marzo 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Il provvedimento non contiene irrogazione di sanzioni pecuniarie, ma conferma misure inibitorie e conservative finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale rilevanza probatoria.

Punti principali

Segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Telegram e TikTok indicate nella segnalazione. Il Garante richiama la propria competenza a intervenire entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti disposte dal dirigente

Con le determinazioni nn. 139 e 140 del 26 marzo 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato, in via d’urgenza, a Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica le determinazioni dirigenziali adottate d’urgenza in data 26 marzo 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalipubblica amministrazione

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