Ordinanza n. 181/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del permesso di costruire n. 63 del 25 settembre 2025, di contenuto ignoto; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 6.3.2026, per l’annullamento: - del permesso di costruire n. 63 del 25 settembre 2025; - della scheda istruttoria del 13/03/2019; - dell’autorizzazione paesaggistica n. 207 del 5 agosto 2024; - della deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15.5.2000; - del Piano di Fabbricazione con riferimento agli artt. 16 e 18; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 63 del 25 settembre 2025, unitamente agli atti presupposti e, con motivi aggiunti, all'autorizzazione paesaggistica, agli atti urbanistici e alla scheda istruttoria
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire n. 63 del 25 settembre 2025, inizialmente di contenuto ignoto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione al medesimo permesso, alla scheda istruttoria del 13 marzo 2019, all'autorizzazione paesaggistica n. 207 del 5 agosto 2024, alla deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 15 maggio 2000 e al Piano di Fabbricazione, con riferimento agli articoli 16 e 18, nonché a ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni poste a base del gravame richiedono approfondimento nella sede di merito.
La decisione
Il TAR non definisce la controversia né formula una valutazione conclusiva sulla fondatezza dei motivi. Rileva che le questioni controverse necessitano di un doveroso approfondimento nella fase di merito e che la costruzione contestata risulta già in parte realizzata. Ritiene quindi adeguata la tutela cautelare mediante la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una sospensione espressa dell'efficacia del permesso di costruire. L'udienza di merito è fissata alla prima udienza del mese di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Consente al giudice, nella fase cautelare, di fissare con priorità l'udienza di merito quando tale misura è ritenuta idonea a tutelare le esigenze della parte, in luogo della sospensione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può non decidere immediatamente sulla sospensione e disporre la celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La circostanza che l'opera oggetto di contestazione sia già in parte realizzata può essere considerata dal giudice nella scelta della misura cautelare più adeguata, ferma restando la necessità di una valutazione di merito sulle questioni controverse.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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