Sentenza n. 1459/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento A.n.a.s. prot. n. 547906 del 4.08.2022, con il quale A.n.a.s. s.p.a. ha respinto l'istanza di rinnovo di concessione impianto pubblicitario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della concessione per un impianto pubblicitario collocato lungo la S.S. 18
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare dal 2006 di una concessione per l’installazione di un impianto pubblicitario, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato da A.N.A.S. dopo un sopralluogo che aveva evidenziato il mancato rispetto delle distanze minime previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. In primo luogo, la ricorrente ha sostenuto di non essere stata informata della modifica dello stato dei luoghi e ha contestato la legittimità dell’apposizione della segnaletica di pericolo, deducendo che l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la ricollocazione dell’impianto ai sensi dell’art. 8 del regolamento A.N.A.S. Ha inoltre invocato l’art. 9, comma 4, del regolamento A.N.A.S., sostenendo che la distanza dalla carreggiata fosse compatibile con la disciplina relativa agli ostacoli fissi e alle barriere di sicurezza. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990, lamentando l’omessa considerazione delle osservazioni presentate nel procedimento. In terzo luogo, ha dedotto la lesione del legittimo affidamento derivante dalla durata del rapporto concessorio e il difetto di motivazione sul punto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego di rinnovo. È risultata non contestata la violazione delle distanze minime: l’impianto si trovava a 36 metri da un segnale di pericolo generico, in luogo dei 150 metri richiesti dall’art. 51, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 495/1992, e a meno di 3 metri dalla striscia di margine della carreggiata, in violazione dell’art. 51, comma 2, lett. a), del medesimo decreto. Quanto alla segnaletica, il Collegio ha affermato che la sua collocazione risponde all’interesse primario della sicurezza della circolazione e costituisce espressione di valutazioni riservate all’amministrazione competente; la posizione del titolare dell’impianto pubblicitario è recessiva e non impone all’amministrazione di modificare o concertare la segnaletica per consentire la permanenza dell’impianto. L’art. 8 del regolamento A.N.A.S. attribuisce al concessionario soltanto la possibilità di chiedere la ricollocazione dell’impianto, richiesta che non risultava essere stata presentata. Il richiamo all’art. 9, comma 4, del regolamento A.N.A.S. è stato ritenuto non pertinente, poiché la disposizione riguarda la collocazione presso ostacoli fissi e non superava comunque l’accertata violazione della distanza minima dalla carreggiata. La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata respinta perché, una volta accertato il mancato rispetto di prescrizioni vincolanti, l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso; pertanto, le osservazioni della ricorrente non avrebbero potuto incidere sul diniego. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento: la convenzione del 20 maggio 2014 prevedeva espressamente la facoltà di A.N.A.S. di revocare il provvedimento per sopravvenute esigenze di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione, senza pretese risarcitorie o indennitarie. In ogni caso, l’eventuale affidamento sarebbe recessivo rispetto alla sicurezza stradale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, lett. a), d.P.R. 495/1992
a meno di mt 3,00 dalla striscia di margine della carreggiata
Il mancato rispetto della distanza minima dalla carreggiata costituisce ragione legittima per negare il rinnovo della concessione dell’impianto pubblicitario.
art. 51, comma 2, lett. d), d.P.R. 495/1992
distanza minima di 150 metri
La collocazione dell’impianto a 36 metri da un segnale di pericolo generico viola la distanza minima prevista dalla disposizione e giustifica il diniego di rinnovo.
art. 8 del regolamento A.N.A.S. per la disciplina della pubblicità sulle strade
è solo possibile per il concessionario chiedere la ricollocazione del segnale pubblicitario
In caso di modifica dello stato dei luoghi, la disposizione consente al concessionario di chiedere lo spostamento dell’impianto, ma non impone all’amministrazione di modificare la segnaletica o di garantire la permanenza dell’impianto nella collocazione originaria.
art. 9, comma 4, del regolamento A.N.A.S. per la disciplina della pubblicità sulle strade
tra gli “ostacoli fissi” possono essere comprese anche le barriere stradali di sicurezza
La disposizione riguarda la collocazione degli impianti in presenza di ostacoli fissi e non è pertinente a superare la distinta violazione della distanza minima dalla striscia di margine della carreggiata.
artt. 3 e 10-bis l. 241/1990
La mancata o inadeguata considerazione delle osservazioni procedimentali non determina l’illegittimità del diniego quando l’accertata violazione di prescrizioni vincolanti rende comunque inevitabile l’esito del procedimento.
art. 20 della convenzione del 20 maggio 2014 per il rinnovo della concessione pubblicitaria
facoltà insindacabile di A.N.A.S. di “revocare il provvedimento amministrativo, in qualsiasi momento, per il sopravvenire di motivazioni connesse al pubblico interesse, alla sicurezza della circolazione stradale, nonché al corretto perseguimento delle attività istituzionali Societarie”
La clausola convenzionale esclude un affidamento qualificato sul rinnovo della concessione e riconosce la prevalenza delle sopravvenute esigenze di pubblico interesse e sicurezza stradale.
Massime di principio
- La violazione delle distanze minime previste per gli impianti pubblicitari stradali legittima il diniego di rinnovo della concessione, anche quando l’impianto sia stato autorizzato in precedenza e la violazione sia emersa solo successivamente.
- La collocazione della segnaletica stradale costituisce espressione di valutazioni amministrative funzionali alla sicurezza della circolazione; il titolare di un impianto pubblicitario non può pretendere che l’amministrazione modifichi o ricollocchi la segnaletica per preservare l’impianto dalle conseguenze del mancato rispetto delle distanze legali.
- La disciplina che consente al concessionario di chiedere la ricollocazione dell’impianto in caso di modifica dello stato dei luoghi non impone all’amministrazione di disporre lo spostamento d’ufficio né rende illegittimo il diniego di rinnovo quando il concessionario non abbia presentato una specifica richiesta di ricollocazione.
- Quando il diniego di rinnovo è imposto dall’accertata violazione di prescrizioni vincolanti sulle distanze, la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali non è idonea a determinare l’illegittimità dell’atto, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- La durata pregressa di una concessione pubblicitaria non fonda un affidamento tutelabile al rinnovo quando la convenzione riserva all’amministrazione la facoltà di revoca per esigenze di pubblico interesse e sicurezza della circolazione; in ogni caso, l’affidamento del concessionario è recessivo rispetto alla sicurezza stradale.
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