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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-597/24

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 marzo 2026. — C.M. contro Ministero dell’Istruzione e del Merito. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Articolo 2, paragrafo 2 – Diritto di una docente disabile a essere trasferita verso una determinata area territoriale – Articolo 5 – Soluzioni ragionevoli per i disabili – Precedenza alla mobilità all’interno della stessa zona territoriale rispetto alla mobilità tra zone territoriali diverse. — Causa C-597/24

Giurisprudenza europea62024CJ0597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha esaminato il sistema italiano di mobilità dei docenti, nel quale le domande di trasferimento all’interno della stessa provincia vengono trattate prima di quelle tra province. Ha stabilito che tale assetto non viola l’articolo 5 della direttiva 2000/78, perché la priorità riconosciuta ai docenti disabili è prevista in modo generale e non come accomodamento individuale fondato sulle esigenze concrete della persona. Ha inoltre escluso che il sistema costituisca una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), nei confronti dei docenti che chiedono il trasferimento interprovinciale.

Mobilità del personale docente disabile: compatibilità con la direttiva 2000/78/CE della priorità alla mobilità intraprovinciale rispetto a quella interprovinciale e della possibile discriminazione nei confronti dei docenti con disabilità.

La questione giuridica

Se l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE osti a una disciplina nazionale/contrattuale che, nel sistema di mobilità del personale docente, riconosce una precedenza ai docenti disabili ma fa prevalere le domande di mobilità intraprovinciale su quelle interprovinciali; e se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva configuri una discriminazione indiretta a danno dei docenti disabili che chiedono il trasferimento in altra provincia, eventualmente giustificata dall’esigenza di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico.

Principio di diritto

L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE non osta a una disciplina nazionale che riconosce una precedenza di mobilità a taluni docenti disabili ma fa prevalere la mobilità intraprovinciale su quella interprovinciale, poiché un sistema che attribuisce la precedenza in modo automatico e astratto, senza considerare le esigenze concrete della persona disabile, non integra di per sé una "soluzione ragionevole". Inoltre, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE non è violato da un simile sistema nei confronti dei docenti che chiedono un trasferimento interprovinciale, poiché esso non determina, rispetto ai non disabili, un particolare svantaggio riconducibile alla disabilità; in mancanza di tale svantaggio, non occorre esaminare la giustificazione della misura.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2000/78/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 21 e 26
  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, articoli 1, 2, 5 e 27
  • Decisione 2010/48/CE
  • Legge n. 104/1992, articoli 21 e 33
  • Decreto legislativo n. 297/1994, articoli 465, 470 e 601
  • Decreto legislativo n. 216/2003, articolo 3, comma 3-bis
  • CCNI 2017/2018, articoli 6 e 13
  • Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola 2006-2009, articolo 10

Mobilità del personale docente disabile e direttiva 2000/78/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia tra una docente disabile e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il tema è la compatibilità con il diritto UE del sistema nazionale di mobilità del personale scolastico, che attribuisce priorità alle operazioni di mobilità intraprovinciale rispetto a quelle interprovinciali.

Fatti e procedimento principale

C.M., docente titolare e portatrice di handicap con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 70%, aveva chiesto di essere trasferita nella provincia di Catanzaro invocando la precedenza prevista dalla legge n. 104/1992 per i disabili con invalidità superiore ai due terzi. La domanda era stata respinta perché i posti disponibili erano stati assorbiti dai trasferimenti interni alla provincia. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la Corte suprema di cassazione ha sollevato dubbi sulla compatibilità del sistema con la direttiva 2000/78/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2000/78/CE, segnatamente gli articoli 2, 3, 5 e 7;
  • la Carta dei diritti fondamentali, articoli 21 e 26;
  • la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, in particolare gli articoli 1, 2, 5 e 27;
  • la normativa italiana sulla mobilità dei docenti, in particolare la legge n. 104/1992, il decreto legislativo n. 297/1994 e il CCNI 2017/2018.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se la priorità alla mobilità intraprovinciale rispetto a quella interprovinciale fosse incompatibile con l’articolo 5 della direttiva 2000/78, relativo alle soluzioni ragionevoli per i disabili;
  • se tale disciplina producesse una discriminazione indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva, in quanto di fatto vanificherebbe la precedenza riconosciuta ai docenti disabili.

Ragionamento della Corte sull’articolo 5 della direttiva 2000/78

La Corte ricorda che le soluzioni ragionevoli devono essere misure efficaci e pratiche, adottate in funzione delle esigenze concrete della persona disabile, e possono includere anche l’assegnazione a un diverso posto di lavoro. Tuttavia, esse presuppongono una valutazione individualizzata della situazione del lavoratore e dei suoi bisogni specifici. Nel caso di specie, il sistema italiano esamina in modo automatico e astratto la priorità in base alla categoria di disabilità e alla percentuale di invalidità, senza considerare le esigenze concrete della singola docente. Per questo motivo la misura non può essere qualificata, di per sé, come soluzione ragionevole ai sensi dell’articolo 5.

Ragionamento della Corte sull’articolo 2, paragrafo 2, lettera b)

Quanto alla discriminazione indiretta, la Corte afferma che occorre verificare se la norma ponga i lavoratori disabili in un particolare svantaggio rispetto ai non disabili. Nel caso concreto, tuttavia, la docente non è svantaggiata rispetto ai colleghi non disabili, poiché beneficia comunque di una precedenza che a questi ultimi non è riconosciuta. Gli effetti negativi della priorità alla mobilità intraprovinciale colpiscono invece tutti i docenti che chiedono il trasferimento interprovinciale, indipendentemente dalla disabilità. In assenza di un particolare svantaggio specificamente riferibile alla disabilità, non si configura una discriminazione indiretta ai sensi della direttiva.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE non osta a una normativa nazionale che prevede la priorità della mobilità intraprovinciale su quella interprovinciale anche per taluni docenti disabili, poiché tale sistema non rientra nella nozione di soluzioni ragionevoli;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE non osta a tale sistema e non lo qualifica come discriminazione indiretta a danno dei docenti che chiedono un trasferimento interprovinciale.

Implicazioni pratiche

Per la prassi italiana, la sentenza chiarisce che la precedenza riconosciuta ai docenti disabili nel sistema di mobilità non coincide automaticamente con un accomodamento ragionevole individuale ai sensi del diritto UE. La tutela antidiscriminatoria richiede un collegamento concreto tra la misura e le esigenze specifiche della persona interessata, oltre alla prova di un effettivo particolare svantaggio quando si invochi la discriminazione indiretta.

Come è indicizzato

Materiediscriminazione per disabilitàparità di trattamento nel lavorosoluzioni ragionevolipubblico impiego scolasticomobilità territoriale del personale docente

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