Sentenza n. 1178/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della Deliberazione ARERA n.465/2023/R/rif del 10.10.2023 pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità l'11.10.2023, recante “Conferma delle misure di cui all'articolo 2 della Deliberazione dell'Autorità 389/2023/RIF, per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi, occorrendo: la Deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif del 03.08.2023 pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità il 04.08.2023, recante “aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”; la Deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03.08.2021 pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità il 04.08.2021, recante “Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, nonché il relativo l'Allegato A, recante “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR-2”, così come integrati, modificati e/o comunque interpretati - dalle su citate Deliberazioni ARERA n.389/2023/R/rif del 03.08.2023 e n.465/2023/R/rif del 10.10.2023 - nel senso di non prevedere più tra i costi integralmente coperti in tariffa anche quelli sopportati dal gestore per le attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento del c.d. “monomateriale plastico”; oppure, in subordine, per il risarcimento del danno cagionato dai provvedimenti e dagli atti sopra specificati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 465/2023/R/rif, nella parte relativa al riconoscimento tariffario dei costi di prepulizia, preselezione o pretrattamento del monomateriale plastico
Esito
La controversia
Le società ricorrenti, tra cui il gestore unico del servizio integrato di gestione dei rifiuti nel sub Ambito n. 2 della Regione Umbria, impugnavano le deliberazioni ARERA n. 389/2023 e n. 465/2023, nonché gli atti presupposti, sostenendo che le misure adottate dall’Autorità avessero rimesso in discussione la possibilità per i gestori integrati di ottenere l’integrale copertura tariffaria dei costi sostenuti per le attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento del monomateriale plastico. In via subordinata era stato chiesto il risarcimento dei danni. Il giudizio presentava questioni tecniche complesse, tanto che il TAR aveva disposto una verificazione e riunito il ricorso, ai limitati fini istruttori, con altro giudizio.
La decisione
La parte ricorrente ha notificato una dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, rappresentando il venir meno della materia del contendere e chiedendo la compensazione delle spese. Il TAR, ritenuti sussistenti i presupposti della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla disciplina tariffaria ARERA né la domanda risarcitoria. In ragione dell’intrinseca complessità delle questioni tecniche e giuridiche, ha compensato tra le parti costituite le spese del giudizio. Sono rimaste escluse dalla compensazione le spese relative alla verificazione disposta con ordinanza n. 1939/2025, da liquidarsi separatamente in favore del verificatore previa istanza.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
dichiarare conseguentemente estinto il presente giudizio
La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, ritenuta sussistente nei presupposti, conduce alla dichiarazione di estinzione del processo.
art. 84 c.p.a.
Richiamato nel contesto della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel contesto processuale della definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia alla prosecuzione del giudizio, quando ne siano verificati i presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del processo senza esame delle questioni di merito dedotte.
- La complessità tecnica e giuridica delle questioni controverse può giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, anche quando le parti resistenti abbiano insistito per la loro attribuzione.
- Le spese relative a un incombente istruttorio già disposto dal giudice, come una verificazione, possono essere escluse dalla compensazione delle spese di lite e liquidate separatamente in favore dell'ausiliario o verificatore, previa apposita istanza.
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