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Sentenza

Sentenza n. 6045/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'Ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. -OMISSIS-pubblicata il 08.10.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata l'8 ottobre 2024, che riconosceva il trattamento previsto dall'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 e condannava l'Amministrazione al pagamento di € 1.753,05 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata l'8 ottobre 2024, che le riconosceva il diritto al trattamento di cui all'art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 per i periodi indicati in quella decisione, con condanna al pagamento di € 1.753,05 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Ha chiesto che, in caso di persistente inerzia, fosse nominato un commissario ad acta e che il Ministero fosse condannato al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato da certificazione di cancelleria del 12 febbraio 2026; era stata notificata all'Amministrazione il 27 dicembre 2024 e non risultava eseguita.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza, accerta l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente il titolo e assegna all'Amministrazione sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere al pagamento di quanto dovuto. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega e termine di ulteriori sessanta giorni dall'attivazione su istanza della ricorrente; il commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Respinge invece la domanda di astreinte, non ravvisando un grave ritardo nell'esecuzione. Pone a carico del Ministero l'eventuale compenso commissariale, quantificato in € 500,00, e le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 12 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 27 dicembre 2024 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    La tutela in ottemperanza è accordata quando il titolo è passato in giudicato, è decorso il termine previsto per l'adempimento e l'Amministrazione non ha eseguito la decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.

    L'astreinte non è riconoscibile se, nel caso concreto, non ricorre un grave ritardo nell'esecuzione del titolo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 12 febbraio 2026) e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 27 dicembre 2024 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    Il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione risulta decorso dopo la notificazione del titolo; il suo inutile decorso concorre, insieme al giudicato e all'inadempimento, a fondare l'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è decorso il termine previsto per l'adempimento nei confronti dell'Amministrazione e risulta che il titolo non è stato eseguito.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e designare sin dalla decisione un commissario ad acta, incaricato di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente su istanza della parte interessata.
  • La misura coercitiva pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta in assenza del presupposto del grave ritardo nell'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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