Cassazione Penale, Ordinanza n. 14639/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo congruo sull'insussistenza della particolare tenuità, valorizzando il complessivo valore economico dei beni sottratti e i precedenti specifici dell'imputato per furto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il valore complessivo dei beni sottratti e i precedenti specifici dell'imputato escludono la minima offensività richiesta dalla norma.
art. 624 c.p.
Il fatto è stato qualificato come furto aggravato.
art. 625 c.p.
La condotta è stata ritenuta integrativa di furto aggravato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo generico questioni già esaminate e logicamente disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato sul valore complessivo del bene sottratto e sui precedenti specifici dell'imputato, elementi idonei a escludere la particolare esiguità dell'offesa.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione congrua e non illogica sul diniego della causa di non punibilità, la censura in cassazione che si limiti a contrapporre una diversa valutazione è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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