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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35190/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo debitore di un contratto di mutuo. Gli opponenti, una società in liquidazione e i fideiussori personali, hanno contestato anche il rapporto di conto corrente collegato, proponendo domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito. In appello la corte territoriale ha respinto le censure, ritenendo non provata la mancata conclusione per iscritto del contratto di conto corrente, ritenendo legittima la capitalizzazione trimestrale post delibera CICR 2000 e ritenendo non usurari gli interessi, con esclusione della commissione di massimo scoperto dal calcolo secondo le istruzioni bancarie vigenti ratione temporis e, comunque, con esito sotto soglia anche considerando tale voce. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: nullità della fideiussione per contrasto antitrust e, in subordine, per clausole vessatorie consumeristiche; nullità del conto corrente e dell'apertura di credito per difetto di forma scritta e mancata consegna della copia; nullità dell'anatocismo trimestrale; usurarietà degli interessi per errata esclusione della commissione di massimo scoperto dal TEG; nullità delle commissioni di massimo scoperto per difetto di determinatezza; violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata riclassificazione del rapporto di conto corrente e conseguente errata ricostruzione del saldo e del mutuo. La banca intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generici o comunque non specifici i primi sei motivi e, sul punto della nullità della fideiussione, ha rilevato che la questione richiedeva accertamenti di fatto non svolti nei giudizi di merito, con conseguente inammissibilità della censura nuova in cassazione; quanto alle altre doglianze sul conto corrente, sulla capitalizzazione, sull'usura, sulle commissioni di massimo scoperto e sulla pretesa riclassificazione del rapporto, ha evidenziato la mancanza di specificità e il mancato confronto con le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. Non ha liquidato spese, poiché la parte intimata non si è difesa.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 2 e 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287

    non riportate integralmente

    la nullità delle fideiussioni 'a valle' può riguardare solo le clausole che riproducono lo schema dell'intesa vietata, previa verifica in fatto della coincidenza tra clausole standardizzate e contratto concreto

  • art. 33, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    non riportate integralmente

    la disciplina consumeristica sulla vessatorietà delle clausole può essere invocata solo previa verifica della qualità di consumatore del fideiussore rispetto al contratto di garanzia

  • art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

    non riportate integralmente

    la valutazione del carattere vessatorio presuppone un accertamento in fatto sul contenuto del contratto e sulla posizione soggettiva del garante

  • art. 117, commi 1 e 3, t.u.b.

    non riportate integralmente

    la dedotta nullità del conto corrente per difetto di forma scritta richiede la prova dell'assenza della valida pattuizione contrattuale, che incombe su chi agisce in ripetizione

  • art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    non riportate integralmente

    richiamato come parametro formale, ma la censura è stata dichiarata generica e non specifica

  • art. 1283 c.c.

    non riportate integralmente

    la censura sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata respinta per genericità e perché non si confrontava con la regolamentazione post CICR 2000 richiamata dai giudici di merito

  • art. 120, commi 2 e 3, t.u.b.

    non riportate integralmente

    richiamato in tema di anatocismo bancario, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica

  • art. 644 c.p.

    non riportate integralmente

    richiamato quale base della disciplina penale dell'usura nei rapporti bancari

  • L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 1 e 4

    non riportate integralmente

    la verifica dell'usura deve essere effettuata secondo i criteri di legge e, per i rapporti anteriori al 1 gennaio 2010, con il metodo elaborato dalle Sezioni Unite sulla separata valutazione di interessi e commissione di massimo scoperto

  • art. 117-bis, commi 1, 2, 3 e 4, t.u.b.

    non riportate integralmente

    la doglianza sulla nullità delle commissioni di massimo scoperto è stata respinta perché non si confrontava con il rigetto della ripetizione di indebito per mancata prova della valida stipulazione contrattuale

  • art. 112 c.p.c.

    non riportate integralmente

    la censura di omessa pronuncia/omesso esame sulla riclassificazione del conto è stata dichiarata inammissibile, poiché presupponeva l'accoglimento delle precedenti doglianze sulla nullità del rapporto di conto corrente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non riportate integralmente

    tutte le doglianze sono state veicolate come violazioni di legge, ma dichiarate inammissibili per genericità o difetto di specificità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non riportate integralmente

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza statuizioni ulteriori nel testo disponibile

Massime di principio

  • La nullità di una fideiussione per contrasto con intese anticoncorrenziali può essere fatta valere solo se si dimostra in fatto che il contratto concreto riproduce le clausole dello schema vietato; la mera allegazione astratta non basta.
  • La deduzione della nullità di protezione di una fideiussione richiede un accertamento sulla qualità di consumatore del garante, da compiersi con riferimento al rapporto di garanzia e non al rapporto principale.
  • In tema di ripetizione di indebito bancario, l'attore deve provare il pagamento e l'assenza di una valida causa giustificativa; se si invoca la nullità o l'assenza di pattuizioni scritte, occorre produrre il contratto o indicarne specificamente il contenuto.
  • Le censure in cassazione devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio autonoma non è specificamente attaccata, il motivo è inammissibile.
  • Per i rapporti bancari anteriori al 1 gennaio 2010, la verifica dell'usura che coinvolga la commissione di massimo scoperto richiede una critica puntuale al criterio di calcolo e alla concreta incapienza del margine di compensazione, non una contestazione meramente astratta.
  • Le doglianze sulla capitalizzazione degli interessi e sulle commissioni bancarie sono inammissibili quando si limitano ad affermazioni generiche e non si misurano con la motivazione dei giudici di merito e con la regolamentazione temporale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteAnatocismoUsura bancariaFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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