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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04395/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. I motivi dedotti erano due: il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; il secondo censurava violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per difetto di specificità e per insindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito non connotate da manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, perché non indicava gli elementi posti a base della censura e non consentiva di individuare i rilievi mossi contro una motivazione di appello ampia e logicamente corretta. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione non manifestamente illogica e che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della configurazione del reato, ma prende atto della condanna per tale violazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è stata invocata dal ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e indicare gli elementi posti a base delle censure; in mancanza il ricorso è inammissibile.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    la graduazione della pena e la valutazione dei criteri di commisurazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia arbitraria o manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene censure specifiche e puntuali rispetto ai punti della decisione impugnata, né indica gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze.
  • La deduzione della mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve confrontarsi in modo concreto con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o generica non consente il controllo di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione presenti manifesta illogicità o arbitrarietà; non è necessario che il giudice di merito esamini analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • La determinazione della pena, incluse le variazioni per aggravanti e attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non può essere rivista in cassazione come se fosse un nuovo giudizio di merito, salvo difetto assoluto o illogicità manifesta della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ricorrano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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