Cassazione Penale, Sentenza n. 22102/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sequestro probatorio di un telefono cellulare e relativa SIM nell'ambito di indagini per i delitti di riciclaggio (art. 648-bis c.p., in concorso, art. 110 c.p.), connessi al possesso e trasferimento di rilevanti somme di denaro contante senza giustificazioni e a precedenti movimentazioni riconducibili a ipotesi di fattispecie tributarie penali e emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sostenendo: 1) carenza di fumus del reato di riciclaggio per mancata individuazione del delitto presupposto; 2) violazione dei principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza nel sequestro probatorio, con mancata indicazione del nesso concreto tra dispositivi e fatti; 3) assenza di criteri di selezione del materiale informatico, mancanza di delimitazione temporale e indeterminatezza della durata del vincolo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza del fumus per il reato di riciclaggio in concorso, sulla base delle circostanze fattuali (trasporto di ingente somma di denaro confezionata in modo tipico di stoccaggio, assenza di giustificazioni e condotte finanziarie del coindagato anche dopo la cancellazione della societa). Sul secondo e terzo punto la Corte ha confermato che il decreto del Pubblico ministero deve motivare l'esigenza di un sequestro esteso o indicare i criteri di ricerca e selezione, non richiedendo tuttavia necessariamente la precisazione del termine esatto di durata nella fase genetica; il Tribunale per il riesame ha rispettato tali coordinate motivazionali richiamando le esigenze investigative (analisi di messaggistica, comunicazioni e incontri) e la natura imprevedibile dei tempi di estrazione/analisi. Conseguentemente il sequestro è stato ritenuto legittimo e proporzionato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione del 26 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p.
Norma sul reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che, in presenza di ingenti somme di denaro contante senza giustificazioni e di indicazioni investigativi sulle condotte finanziarie del coindagato, possa sussistere il fumus del reato presupposto ai fini del sequestro probatorio
art. 110 c.p.
Disciplina del concorso di persone nel reato; utilizzata per qualificare la responsabilita concorrente tra De Stefano e Marco Oliva
art. 253 c.p.p.
Norme sul sequestro probatorio; richiede che il provvedimento motivi la necessita e l'oggetto del sequestro e, nel caso di dati informatici, giustifichi l'estensione o i criteri di selezione
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Criteri di impugnazione in Cassazione (violazione di norme penali e vizio di motivazione); il ricorso ha invocato tali profili ma la Corte ha ritenuto le censure infondate alla luce della motivazione del Tribunale
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna della parte privata al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; norma applicata dalla Corte
art. 262 c.p.p.
Strumento processuale per chiedere la restituzione di cose o documenti quando il vincolo risulti eccessivo o non piu giustificato; la Corte ha richiamato la possibilità di impugnare durata eccessiva del vincolo mediante istanza di restituzione
Massime di principio
- La sussistenza del fumus per il reato di riciclaggio puo essere desunta anche da elementi indiziari concreti e collegati al caso (es. ingenti somme di denaro contante, modalita di occultamento, assenza di giustificazioni e comportamenti finanziari del coindagato) senza che sia necessario che il delitto presupposto sia indicato in modo perfetto nell'imputazione per la legittimita del sequestro probatorio
- Il decreto di sequestro probatorio che investe dispositivi informatici deve motivare le ragioni per cui e necessario un sequestro esteso o, in alternativa, indicare le specifiche informazioni da ricercare, i criteri di selezione del materiale e le eventuali delimitazioni temporali; tali indicazioni servono a valutare la proporzionalita e pertinenzialita della misura
- Non e obbligatorio che il Pubblico ministero fissi con precisione assoluta la durata del vincolo nella fase iniziale del sequestro di dati informatici, purché risulti una motivazione adeguata circa l'imprevedibilita dei tempi di estrazione e analisi e restino accessibili rimedi (istanza di restituzione ex art. 262 c.p.p., impugnazioni)
- La mera critica meramente teorica o astratta alla mancanza di una specifica indicazione del delitto presupposto e insufficiente se la motivazione del giudice di controllo ricava plausibilmente il collegamento tra la cosa sequestrata e il reato dalle circostanze fattuali
- Nelle ipotesi di sequestro di apparecchiature digitali puo essere legittimo sequestrare l'hardware per preservare l'integrita dei dati, purché poi siano adottate procedure di selezione/estrazione tempestive e sia possibile la restituzione dei dati non pertinenti
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