Cassazione Penale, Sentenza n. 17951/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., per presunta erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p. e per vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità). Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse dato scarso rilievo al tempo trascorso dai fatti e al regime cautelare, e denunciava errori di ricostruzione fattuale (sosteneva che precedenti indicati siano successivi ai fatti, che non sia privo di lecita occupazione, e che non sia vero che abbia evaso gli arresti domiciliari).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo. Ha richiamato il principio secondo cui il motivo per travisamento probatorio deve: a) indicare l'atto processuale di riferimento; b) individuare l'elemento fattuale incompatibile con la motivazione impugnata; c) fornire prova della verità dell'elemento invocato e dell'esistenza dell'atto; d) spiegare come l'atto comprometta in modo decisivo la coerenza della motivazione. Il Collegio ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato atti o documenti travisati né dato la prova richiesta, limitandosi a proporre un'interpretazione alternativa dei fatti. Ha inoltre osservato che il Tribunale di Venezia aveva motivato compiutamente la sussistenza del pericolo di reiterazione (modi della condotta, trasferta ravvicinata rispetto ai fatti, essere ricercato per esecuzione di ordinanze, numerosi precedenti penali e di polizia, facilità di spostamento, prosecuzione dell'attività delittuosa fino all'arresto), e aveva correttamente applicato l'art. 275 c.p.p. Rilevato il carattere aspecifico del motivo, la Corte ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La Corte ricorda i requisiti stringenti del motivo per travisamento probatorio e della censura sulla motivazione: il ricorso per cassazione deve essere specifico, indicando atti, elementi probatori, prova della loro verità e l'effetto decisivo sull'orientamento motivazionale.
art. 275, cod. proc. pen.
La norma è stata ritenuta correttamente applicata: il Tribunale ha valutato i criteri di scelta della misura, la gravità e natura delle esigenze cautelari e la adeguatezza esclusiva della custodia in carcere rispetto alle esigenze cautelari emerse.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposto l'invio degli adempimenti di cui all'articolo in rapporto alla pronuncia e alle comunicazioni procedurali conseguenti alla condanna alle spese.
legge n. 46 del 2006 (riferimento alla novella dell'art. 606)
Richiamata per sottolineare l'ambito di applicazione della lett. e) dell'art. 606 nel giudizio incidentale cautelare e per ribadire l'interpretazione restrittiva dei motivi di cassazione per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Per censurare in Cassazione il 'travisamento' probatorio occorre essere specifici: indicare l'atto processuale, l'elemento fattuale contestato, fornire prova della sua verità e spiegare come esso incida in modo decisivo sulla motivazione.
- Una diversa interpretazione degli stessi elementi di fatto non è sufficiente: la Corte di legittimità non è sede per rinnovare la valutazione di merito o per proporre una ricostruzione alternativa non sorretta da errori logici nella motivazione impugnata.
- Nelle decisioni cautelari il giudice deve motivare in relazione ai parametri dell'art. 275 c.p.p.; la mera decorrenza del tempo dai fatti può risultare irrilevante se sussistono elementi che dimostrano attualità del pericolo (recidiva, modalità organizzate della condotta, proseguimento dell'attività delittuosa fino all'arresto, facilità di spostamento).
- Chi intende ottenere l'annullamento per vizio di motivazione deve documentare specificamente omissioni o contraddizioni decisive nel provvedimento impugnato; l'insussistenza di tale specificazione comporta spesso l'inammissibilità del ricorso.
- Assumere rischi di condanna alle spese e alla Cassa delle ammende: ricorsi generici o manifestamente infondati possono comportare sanzioni economiche.
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