Cassazione Penale, Sentenza n. 23210/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore aveva chiesto la restituzione del termine per proporre, all'udienza preliminare, la richiesta di giudizio abbreviato, sostenendo che la contestazione dell'aggravante dei futili motivi (che comportava la pena dell'ergastolo) aveva impedito di avanzare la richiesta: successivamente, in dibattimento, tale aggravante era stata esclusa e l'imputato condannato a 24 anni. Il ricorrente deduceva che l'esclusione dell'aggravante non era prevedibile e costituiva causa di forza maggiore che giustificava la restituzione del termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'ordinanza della Corte d'Assise che aveva rigettato la restituzione del termine perché nessuna richiesta di rito abbreviato era stata effettivamente presentata all'udienza preliminare. La Corte ha ricordato che l'art. 438, comma 6 ter cod. proc. pen. prevede la possibilità di chiedere il rito abbreviato anche solo per vederlo dichiarare inammissibile in udienza preliminare e, in caso di successiva valutazione favorevole in dibattimento, ottenere la riduzione di pena ai sensi dell'art. 442, comma 2. Per queste ragioni la domanda di restituzione tardiva non è stata accolta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438 cod. proc. pen., comma 6 ter
"qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1 bis, il giudice, se all'esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen."
La norma consente di presentare comunque la richiesta di rito abbreviato in udienza preliminare anche se essa risulti inammissibile ai sensi del comma 1-bis; se il dibattimento dimostra che il rito è ammissibile il giudice può applicare la riduzione di pena. Ciò implica l'obbligo per la difesa di esperire la richiesta in udienza preliminare per preservare la possibilità della riduzione.
art. 438 cod. proc. pen., comma 1 bis
Prevede l'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo; la disciplina è stata integrata dal comma 6 ter che regola le conseguenze se la richiesta è stata dichiarata inammissibile.
art. 442 cod. proc. pen., comma 2
Stabilisce la riduzione della pena nel giudizio abbreviato; richiamato come misura applicabile dal giudice di dibattimento qualora, pur dichiarata inammissibile la richiesta in udienza preliminare, ritenga poi ammissibile il rito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 23 del 1992
La normativa richiamata riproduce il principio già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 23/1992 relativo alla disciplina originaria del giudizio abbreviato, ossia la possibilità di tutela della posizione dell'imputato anche quando in preliminare il rito sia dichiarato inammissibile.
art. 175, comma 6 cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza e non ha accolto la censura.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (richiamato dal ricorrente)
Richiamato come norma di funzione valutativa in sede di impugnazione; la Corte ha giudicato manifestamente infondata la deduzione operata dal ricorrente ai sensi di tale norma.
Massime di principio
- Se l'imputato è destinatario di contestazioni che, se confermate, escluderebbero l'accesso al rito abbreviato (es. aggravante che comporta l'ergastolo), la difesa deve comunque proporre la richiesta di rito abbreviato in udienza preliminare; anche una dichiarazione di inammissibilità preserva la possibilità di ottenere la riduzione della pena in dibattimento ai sensi dell'art. 438, comma 6 ter e art. 442, comma 2.
- La successiva esclusione in dibattimento di un'aggravante precedentemente contestata non legittima automaticamente la restituzione del termine per proporre il rito abbreviato se la difesa non ha né presentato la richiesta in udienza preliminare né dimostrato un impedimento oggettivo reale e giustificato.
- La richiesta di restituzione del termine per i termini processuali è ammessa solo in presenza di cause di forza maggiore o di impossibilità effettiva e documentata; la giustificazione basata su una valutazione non prevedibile dell'emergere o meno di determinate circostanze fattuali è valutata restrittivamente.
- La disciplina prevista dagli artt. 438 e 442 cod. proc. pen. tutela la possibilità di ottenere benefici da un rito alternativo ma impone alla difesa di adottare atti processuali tempestivi per preservare tale diritto; la strategia difensiva deve tener conto di tale esigenza.
- In caso di omissioni difensive non giustificate, la Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende.
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