Risposta n. 225 del 5/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contribuente ritiene che le prestazioni aggiuntive siano accessorie al trasporto urbano marittimo e che, quindi, l’intero corrispettivo sconti l’aliquota IVA del 5% per i servizi di cui alle lettere a), b), c) e d); per il noleggio esclusivo con equipaggio di cui alla lettera e) ritiene applicabile l’aliquota IVA del 10%, con il medesimo trattamento per eventuali pasti, alimenti e bevande.
Trattamento IVA dei servizi di trasporto passeggeri via mare con prestazioni aggiuntive e di noleggio esclusivo di imbarcazioni
Il quesito
La società chiede quale aliquota IVA applicare a vari servizi di trasporto urbano di passeggeri effettuati con motonavi, includendo attività aggiuntive come bevande, descrizioni turistiche, mini crociere, eventi, aperitivi e noleggio esclusivo con equipaggio.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la tesi della società: i servizi descritti non sono accessori al trasporto, ma costituiscono prestazioni autonome e complesse finalizzate a esigenze turistico-ricreative; pertanto, le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono soggette all’IVA ordinaria del 22%.
Trasporto di passeggeri via mare con servizi aggiuntivi e noleggio esclusivo: trattamento IVA
L’interpello riguarda il trattamento IVA applicabile a una serie di servizi di trasporto passeggeri effettuati mediante motonavi da traffico, in occasione della stagione estiva, con l’aggiunta di servizi accessori o complementari di carattere turistico-ricreativo. L’Agenzia delle Entrate è chiamata a stabilire se tali prestazioni possano essere ricondotte al trasporto urbano di persone assoggettato all’aliquota IVA ridotta del 5% oppure se debbano essere trattate come prestazioni autonome imponibili al 22%.
Fattispecie rappresentata dal contribuente
La società svolge attività di trasporto urbano di passeggeri, inteso come trasporto effettuato nel territorio di un Comune o tra Comuni distanti non oltre 50 chilometri, tramite motonavi di proprietà abilitate al trasporto marittimo. Per la stagione estiva intende ampliare l’offerta con le seguenti prestazioni:
- collegamento giornaliero tra due località, con somministrazione di una bevanda per passeggero e breve descrizione dei luoghi visitati dal personale di bordo;
- mini crociere in date prestabilite, senza attracco, con descrizione della costa da parte del personale di bordo;
- eventi particolari in date prestabilite, con unico corrispettivo per il trasporto dei passeggeri in loco;
- trasporto marittimo settimanale in breve tragitto nelle acque antistanti il Comune, con somministrazione di un aperitivo;
- utilizzo delle imbarcazioni per servizi di trasporto privato ed esclusivo a favore di ristretti gruppi di persone, anche con tour operator, finalizzati a esigenze turistico-ricreative, incluse musica, pasti, guida turistica e servizi simili.
Quesito del contribuente
La società chiede il corretto trattamento IVA dei servizi descritti, sostenendo che le attività aggiuntive siano prestazioni accessorie o complementari rispetto all’operazione principale di trasporto. A suo avviso, il corrispettivo unico o onnicomprensivo non muterebbe la natura del servizio principale e consentirebbe di applicare, per le ipotesi di trasporto urbano marittimo, l’aliquota del 5%.
Soluzione interpretativa prospettata dalla società
La contribuente richiama la disciplina introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, che dal 1° gennaio 2017 distingue tra:
- prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza, esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. n. 633 del 1972;
- restanti servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, soggetti all’aliquota del 5% ai sensi del numero 1-ter) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Sulla base di tale quadro, la società ritiene che:
- per le ipotesi di cui alle lettere a) e b), l’aggiunta di descrizione del paesaggio, intrattenimento e bevande non alteri la natura del trasporto urbano marittimo, con conseguente aliquota del 5%;
- per la lettera c), l’attività accessoria non snaturi il trasporto principale, sempre con aliquota del 5%;
- per la lettera d), la somministrazione di alimenti e bevande resti accessoria al trasporto urbano marittimo, con aliquota del 5%;
- per la lettera e), il noleggio esclusivo delle imbarcazioni con equipaggio sia soggetto all’aliquota del 10% ai sensi del n. 127-novies) della Tabella A, parte III, e che anche la somministrazione di pasti, alimenti e bevande segua l’aliquota del 10% ai sensi del n. 121) della medesima Tabella.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 1, commi 33-35, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- l’articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge di bilancio 2017;
- il numero 1-ter) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;
- il numero 127-novies) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972;
- la risoluzione 5 luglio 2018, n. 50;
- la risoluzione 1° agosto 2008, n. 337/E;
- la risoluzione 28 maggio 2003, n. 117/E.
Richiama inoltre la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare la sentenza 18 gennaio 2018, causa C-463/16, e la sentenza della Cassazione 16 novembre 2011, n. 24049, per definire i criteri di accessorietà delle prestazioni.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia
L’Agenzia non condivide la soluzione proposta dalla società. Ricorda che, dal 1° gennaio 2017, l’esenzione IVA si applica solo alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza, mentre il trasporto urbano di persone con mezzi marittimi, lacuali, fluviali e lagunari, se non equiparabili ai taxi, è soggetto all’aliquota del 5%.
Tuttavia, per poter applicare il regime agevolato, la prestazione accessoria deve essere effettivamente strumentale al trasporto principale: deve integrarlo, completarlo e renderlo possibile. Non è sufficiente una generica utilità rispetto all’attività principale, né è rilevante che più servizi siano resi dallo stesso soggetto con un unico corrispettivo, se essi perseguono finalità diverse.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, dalle modalità descritte emerge che la società non intende offrire un semplice trasporto entro 50 chilometri, ma una prestazione più articolata, con servizi di animazione a bordo, descrizione del paesaggio, somministrazione di alimenti e bevande, intrattenimento e guida turistica. Tali elementi non sono funzionali a integrare il trasporto, ma soddisfano esigenze diverse, di natura turistico-ricreativa.
Di conseguenza, le prestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) non possono essere considerate accessorie al trasporto urbano marittimo e devono essere assoggettate all’IVA ordinaria del 22%.
L’Agenzia richiama, a sostegno, anche precedenti di prassi che avevano già escluso il regime di esenzione per il trasporto privato ed esclusivo a favore di gruppi ristretti, organizzato con finalità turistico-ricreative, inclusi musica, pasti e guida turistica.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che la presenza di servizi aggiuntivi non basta, di per sé, a mantenere l’aliquota IVA ridotta del trasporto urbano marittimo. Occorre verificare se tali servizi siano realmente accessori nel senso tecnico-IVA, cioè strumentali e necessari alla fruizione del trasporto. In mancanza di tale nesso, il servizio complessivo assume una propria autonoma rilevanza economica e fiscale, con applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%.
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