Cassazione Penale, Sentenza n. 32825/2026 del 03/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per l'omicidio della persona offesa, per la detenzione di un'arma comune da sparo e, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione di 67,67 grammi di marijuana destinata allo spaccio. Per i reati di omicidio e detenzione di arma era stato riconosciuto il vincolo della continuazione, con pena complessiva di ventisette anni di reclusione e 4.000 euro di multa. La responsabilità per omicidio era stata fondata, tra l'altro, sulla disponibilità dell'abitazione in cui era stato rinvenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione, sulla relazione sentimentale tra imputato e vittima, sul litigio avvenuto poco prima della scomparsa, sulla chiusura dall'esterno dell'accesso alla camera da letto, sulla fuga dell'imputato verso la Francia, sulla disponibilità di una pistola e sugli ulteriori elementi indiziari ritenuti convergenti. La responsabilità per la droga era stata desunta dal quantitativo, dal numero di dosi ricavabili, dal possesso di un bilancino di precisione e dalle dichiarazioni testimoniali. Il primo motivo denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova, sostenendo che non fosse stato accertato il movente, che il litigio non fosse provato, che non fosse determinabile con sufficiente precisione il momento dell'omicidio e che i dati delle celle telefoniche non dimostrassero la presenza dell'imputato sulla scena del crimine. Il secondo motivo censurava la motivazione relativa alla destinazione allo spaccio della marijuana, ritenuta apparente e fondata su dichiarazioni testimoniali vaghe. Il terzo motivo riguardava il diniego delle attenuanti generiche, denunciato come immotivato. Il quarto motivo deduceva violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p., assumendo che le prove fossero divergenti e incompatibili con la ricostruzione accusatoria. Con memoria successiva la difesa ha reiterato le censure, contestato il mancato confronto con i motivi di appello e dedotto la prescrizione del reato relativo agli stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ribadito che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di proposizioni tra loro insanabilmente incompatibili; che la manifesta illogicità richiede la violazione delle regole della logica o dei criteri normativi di valutazione della prova; e che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio né una ricostruzione alternativa del fatto. Le censure sono state ritenute in parte meramente reiterative dei motivi di appello, in parte generiche e in parte dirette a ottenere una rivalutazione di merito. La Corte ha osservato che il litigio tra imputato e vittima era stato corroborato dalle immagini di videosorveglianza e dalle dichiarazioni testimoniali; che la contestazione sulla data dell'omicidio richiamava una perizia non allegata al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza; e che l'assenza di un movente noto non esclude la responsabilità quando l'attribuzione del fatto risulti provata attraverso un quadro indiziario convergente. Quanto alla droga, la Corte ha rilevato che la difesa contestava la forza dimostrativa degli elementi, non l'assenza di motivazione, e che la destinazione allo spaccio era stata desunta da una pluralità di indici. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché la richiesta difensiva era rimasta priva dell'indicazione di concreti elementi positivi. La prescrizione del reato relativo agli stupefacenti, maturata dopo la sentenza impugnata, non è stata rilevata, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità sopravvenute. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione deve risultare dal testo del provvedimento, avere carattere essenziale e non può consistere in una critica alla persuasività della decisione o nella richiesta di una diversa lettura delle prove.
art. 125 c.p.p.
La mancanza di motivazione ricorre non solo in caso di carenza grafica, ma anche quando manchino i passaggi argomentativi indispensabili a rendere comprensibile e verificabile il percorso decisionale.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La Corte ha richiamato la disposizione quale base per la sintesi dei motivi di ricorso.
art. 530 c.p.p.
La difesa ne ha dedotto la violazione in relazione all'insufficienza e contraddittorietà delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 533 c.p.p.
La difesa ne ha dedotto la violazione rispetto al giudizio di responsabilità, senza formulare una critica ammissibile alla motivazione della sentenza.
art. 61, primo comma, n. 1, c.p.
La circostanza aggravante è stata esclusa nella sentenza di merito.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La detenzione della marijuana è stata riqualificata nell'ipotesi di minore gravità e ritenuta finalizzata allo spaccio sulla base di una pluralità di indici.
art. 157 c.p.
La prescrizione del reato relativo agli stupefacenti, maturata dopo la sentenza impugnata, non è stata rilevata per effetto dell'inammissibilità del ricorso.
art. 129 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare cause di non punibilità maturate successivamente alla sentenza impugnata.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la contraddittorietà della motivazione è configurabile soltanto quando il provvedimento contiene proposizioni tra loro insanabilmente incompatibili, sicché l'accoglimento dell'una implichi necessariamente la negazione dell'altra.
- La manifesta illogicità della motivazione ricorre quando siano violati i principi della logica formale, i criteri normativi di valutazione della prova o manchi un plausibile nesso inferenziale tra premesse e conclusioni.
- Il vizio di motivazione deve essere interno al provvedimento impugnato e non può fondarsi sulla rivalutazione critica del materiale probatorio; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un gravame di merito.
- Il ricorso è inammissibile quando si limiti a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste dal giudice di secondo grado a fondamento della decisione.
- Quando il ricorrente deduce un vizio ricavabile dalla lettura di un atto processuale diverso dalla sentenza impugnata, deve allegare o rendere disponibile l'atto rilevante, in ossequio al principio di autosufficienza dell'impugnazione.
- In un processo indiziario, il giudice deve valutare prima ciascun indizio quanto a precisione e capacità dimostrativa e poi il quadro complessivo, verificando se le ambiguità dei singoli elementi siano superate dalla loro convergenza logica.
- L'assenza o la mancata individuazione del movente non esclude la responsabilità per omicidio quando l'attribuzione dell'azione all'imputato risulti provata mediante un quadro indiziario affidabile e convergente.
- La volontà omicida deve essere desunta principalmente da elementi oggettivi sintomatici della condotta, mentre il movente ha funzione soltanto sussidiaria e non costituisce elemento indispensabile del dolo.
- Il ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza attribuisce valore di prova al dato considerato solo quando sia plausibilmente esclusa ogni spiegazione alternativa idonea a invalidare l'ipotesi più verosimile; altrimenti il dato conserva valore di mero indizio da valutare insieme agli altri.
- La doglianza di motivazione apparente è infondata quando la difesa contesta in realtà la debolezza o la persuasività dell'apparato argomentativo, anziché la sua totale mancanza.
- Le attenuanti generiche non costituiscono una benevola concessione giudiziale, ma presuppongono l'allegazione o l'emersione di elementi concreti, non specificamente previsti, dotati di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione delle cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata, inclusa la prescrizione.
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