Cassazione Penale, Sentenza n. 33042/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la revoca della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per il reato provvisorio di partecipazione aggravata, con ruolo direttivo, ad associazione di tipo mafioso (Cosa Nostra, famiglie riunite di Cerda e Sciara). Il ricorrente deduceva: 1) nullità per mancato rinvio dell'udienza e lesione del diritto di difesa (richiesta di ascolto di nuove prove e registrazioni depositate); 2) vizi di motivazione e violazione di legge, articolati in: uso della motivazione per relationem del Gip, inutilizzabilità delle intercettazioni importate da altro procedimento, e insufficienza della piattaforma indiziaria; 3) inesistenza o sproporzione delle esigenze cautelari e possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo punto il Tribunale ha ritenuto legittima la decisione di non differire l'udienza, osservando che la mancata impugnabilità della decisione di rinvio si configura solo quando manca totalmente la motivazione o questa è apparente. Sul secondo punto: la tecnica della motivazione per relationem è ammessa se il tribunale del riesame integra e valuta complessivamente le censure; le intercettazioni, pur provenienti da un procedimento 'madre' separato, possono essere importate ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. quando sussistono i presupposti (qui decisività delle intercettazioni e titolo cautelare che rende obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 380); la gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente in ragione della convergenza di plurime dichiarazioni di collaboratori, numerose intercettazioni e elementi documentali (anche fotografici relativi a munizioni), nonché vicinanza a esponenti della cosca. Sul terzo punto le esigenze cautelari sono state motivate con riferimento alla pericolosità dell'indagato, alla recente operatività delle condotte e all'insufficienza degli arresti domiciliari. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.
Disciplina la possibilità di chiedere il differimento dell'udienza del riesame; la Corte conferma che la decisione di rigetto del differimento non è impugnabile salvo nullità assoluta o motivazione apparente.
art. 619, comma 1, cod. proc. pen.
Potere della Corte di rettificare o integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata; utilizzato per precisare l'inciso sulle intercettazioni importate.
art. 270, cod. proc. pen.
Regola l'utilizzo di atti o atti d'indagine provenienti da procedimenti separati; la Corte afferma che, in caso di separazione, le intercettazioni sono disciplinate da tale articolo e possono essere importate se sussistono i presupposti (qui ritenuti presenti).
art. 380, cod. proc. pen.
Prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per taluni reati; qui richiamato per giustificare l'operatività della previsione del primo comma dell'art. 270 e la possibilità di importare le intercettazioni in quanto il reato contestato prevedeva arresto obbligatorio.
artt. 292 e 309 cod. proc. pen. e legge 16 aprile 2015, n. 47
Riferimento alle modifiche procedurali sulla motivazione e sul ruolo del tribunale del riesame; la Corte ricorda il potere-dovere del riesame di integrare le motivazioni, anche in forma sintetica, salvo totale assenza di vaglio critico.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale collegata alla liquidazione delle spese: la Cancelleria è incaricata degli adempimenti relativi alla condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- La richiesta di differimento dell'udienza del riesame è difficilmente ribaltabile: la decisione del tribunale che rigetta il rinvio non è impugnabile salvo mancanza totale di motivazione o motivazione apparente.
- La motivazione 'per relationem' è ammessa se il tribunale del riesame compie un vaglio complessivo e supera le doglianze difensive con valutazioni proprie; non è invece valida quando le censure difensive siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio iniziale.
- Intercettazioni provenienti da un procedimento originario separato possono essere 'importate' e utilizzate nel procedimento stralciato solo se rispettate le condizioni previste dall'art. 270 c.p.p.; la loro utilizzabilità va valutata caso per caso, anche considerando la rilevanza e la decisività ai fini cautelari.
- La gravità indiziaria può essere fondata sulla convergenza di più risultanze (più collaboratori, intercettazioni, elementi documentali) anche se singole dichiarazioni presentano imprecisioni temporali, purché complessivamente coerenti e corroborabili.
- L'aggravante della disponibilità di armi in contesti mafiosi può essere desunta anche da elementi storici e giudiziari consolidati oltre che da specifiche evidenze fotografiche o materiale probatorio; non è sempre richiesta l'individuazione puntuale delle armi.
- La misura detentiva può essere ritenuta necessaria quando il titolo cautelare, la pericolosità dell'indagato e la struttura indiziaria indicano un rischio che non sia raggiungibile con misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32938/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32939/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32940/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32941/2024 del 22/08/2024
- Sentenza penale · 22 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32942/2024 del 22/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →