Ordinanza n. 4683/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 5/16 del Tribunale di Torre Annunziata, confermato dalla sentenza n. 1357/2018 del medesimo Tribunale, notificata in data 19.02.2019 e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata il 3.02.2020; nonché per la nomina di un Commissario ad acta ai fini dell’esecuzione della sentenza di ottemperanza della Sezione n. 7351 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 7351/2025 e richiesta di nomina di un commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza di ottemperanza n. 7351 dell'11 novembre 2025, con la quale l'ASL era stata condannata a pagare € 5.693,00, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché le spese della fase di ottemperanza. La richiesta si fondava sull'assunto dell'inadempimento dell'ASL. La resistente ha documentato di avere adottato varie determine di liquidazione: la determina n. 4949/2026, integrata dalla n. 4972/2026, per capitale e interessi; la determina n. 5137/2026 per le spese legali; la determina n. 5035/2026 per l'acconto anticipato al CTU; e la determina n. 5366/2026 per le spese del CTU. Il capitale è stato soddisfatto mediante compensazione con pregressi controcrediti vantati dall'ASL nei confronti della società. Le determine sono state depositate in giudizio e, se ritenute lesive, non sono state impugnate dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di nomina del commissario ad acta, ritenendo provata la corretta ottemperanza dell'ASL alla sentenza n. 7351/2025. Il Collegio ha valorizzato le determine prodotte dalla resistente, dalle quali risultavano liquidati il capitale, gli interessi, le spese legali e gli oneri relativi al CTU. Quanto al credito di € 5.693,00, il pagamento mediante compensazione con pregressi controcrediti dell'ASL è stato ritenuto idoneo a integrare l'adempimento. La determina di compensazione era stata conosciuta dalla ricorrente, quantomeno attraverso il deposito in giudizio, ma non era stata impugnata; pertanto, il giudice dell'ottemperanza non ha ravvisato un persistente inadempimento da sanzionare mediante commissario. Le spese della fase sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza presuppone l'inottemperanza o l'inesatta esecuzione del comando giudiziale; in presenza di adempimento documentato, non ricorrono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta.
La nomina del commissario ad acta è una misura esecutiva subordinata alla persistente mancata esecuzione del giudicato o della sentenza esecutiva; non è necessaria quando l'amministrazione abbia dato corretta esecuzione all'obbligo di pagamento.
Massime di principio
- La nomina di un commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza richiede la prova di una persistente mancata o inesatta esecuzione del comando giudiziale; l'istanza deve essere respinta quando l'amministrazione documenti l'adempimento degli obblighi imposti dalla sentenza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento di una somma dovuta può risultare eseguito anche mediante compensazione con controcrediti dell'amministrazione, salvo che l'atto con cui la compensazione è disposta venga tempestivamente contestato e ne sia accertata l'illegittimità.
- La mancata impugnazione dell'atto amministrativo conosciuto dalla parte, anche mediante il suo deposito nel giudizio, impedisce di utilizzare il procedimento di ottemperanza per contestare la legittimità sostanziale di quell'atto in luogo della sua autonoma impugnazione.
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