Cassazione Penale, Sentenza n. 13135/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la condanna per turbativa d'asta (originariamente riqualificata in tentata turbativa dal Tribunale). La difesa deduceva difetto di motivazione e travisamento probatorio, lamentando che la Corte di appello aveva dato rilievo selettivo al colloquio registrato tra Bianciotto e Gabriele Molinero (trascrivendo e valorizzando alcune battute come adesione alla proposta di "se vi do €10.000... e me lo aggiudico io... ce lo spartiamo noi"), senza tuttavia confrontarsi adeguatamente con le dichiarazioni rese dai Molinero (i quali avevano affermato di non aver rilanciato per impossibilità finanziaria e di non aver accettato l'offerta) e senza motivare il disconoscimento dell'attendibilità di tali dichiarazioni. Inoltre la difesa contestava l'erronea configurazione del reato (tentativo vs consumazione) e la carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, nonché la mancata trasmissione degli atti al PM per gli eventuali reati attribuibili ai Molinero (art. 354 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo (carenze di motivazione e travisamento probatorio) e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di appello aveva operato una lettura parziale del colloquio registrato, valorizzando solo frammenti che potevano far propendere per la consumazione del reato senza motivare il superamento delle dichiarazioni contrarie dei Molinero né procedere a iniziative consequenziali nei loro confronti. Ha quindi disposto il rinvio affinché il giudice del merito esamini la prova nella sua globalità, valuti l'attendibilità delle dichiarazioni contraddittorie e, solo dopo un'adeguata rivalutazione, decida se confermare la consumazione del reato o tornare alla qualificazione di tentativo e, conseguentemente, riesamini il trattamento sanzionatorio e gli eventuali profili processuali correlati.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen.
Norma che punisce la turbativa d'asta; nel caso la questione centrale era se la condotta fosse rimasta nel tentativo o si fosse invece consumata. La decisione impone una valutazione complessiva degli elementi (offerta, comportamento all'asta, conversazioni) per qualificare correttamente il fatto.
art. 354 cod. pen.
Norma rilevata come potenzialmente applicabile ai Molinero qualora fosse provata l'adesione all'accordo collusivo; la Corte ha rilevato che, se si ritenesse la consumazione, sarebbe stato logico valutare anche la posizione dei terzi eventualmente responsabili e, se necessario, trasmettere gli atti al PM.
art. 49, comma 2, cod. pen.
Richiamato dalla difesa in quanto disciplina il tentativo (elemento della mancata consumazione per cause indipendenti dalla volontà dell'agente). La tesi difensiva era che l'assenza di rilanci dei Molinero fosse dovuta a incapienza finanziaria e non ad adesione all'accordo, implicando perciò la riconduzione al tentativo.
Massime di principio
- Il giudice deve valutare le prove in modo globale e non selettivo: una registrazione o un frammento non possono essere valorizzati in modo decisivo senza confrontarli con le dichiarazioni e le altre risultanze istruttorie.
- Se esistono dichiarazioni contrarie (es. testimoni che negano di aver accettato un accordo), il giudice che nega loro credibilità deve esplicitare motivazioni argomentate per il disconoscimento, indicando perché le prove materiali o indiziarie prevalgono.
- Nelle ipotesi di presunta turbativa d'asta occorre distinguere con chiarezza tra tentativo e consumazione valutando sia le comunicazioni pre-gara sia la condotta reale durante l'aggiudicazione (presenza o assenza di rilanci, incassi di somme, comportamenti concordati).
- Se le emergenze probatorie suggeriscono la possibile responsabilità di terzi, il giudice deve valutare l'opportunità di trasmettere gli atti al pubblico ministero per l'accertamento di eventuali reati a loro carico.
- Le questioni relative al trattamento sanzionatorio (aumento della pena rispetto ai limiti edittali) devono essere motivate in modo specifico: richiamo generico alla gravità non è sufficiente, specie se la qualificazione del fatto è contestata.
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