Cassazione Penale, Sentenza n. 42879/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso principale riguarda l'istanza di Tiano di applicazione della continuazione tra più condanne irrevocabili (reati commessi tra il 2006 e il 2013 in province diverse e per fattispecie non tutte identiche). Il Procuratore generale ha impugnato per incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione, ritenendo che la competenza dovesse radicarsi in una sentenza divenuta irrevocabile successivamente alla presentazione dell'istanza. Tiano ha censurato la mancata valorizzazione, da parte del giudice dell'esecuzione, degli indici sintomatici dell"unico disegno criminoso (omogeneità dei reati, breve distanza temporale, identità di motivi e contesto).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretta la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione della Corte d"appello di Bari, ancorando la competenza al momento di presentazione dell"istanza (22/07/2021) e non alle sentenze divenute irrevocabili successivamente. Sotto il profilo sostanziale, ha confermato il rigetto dell"istanza di riconoscimento della continuazione per la mancanza di elementi idonei a dimostrare un "unico disegno criminoso": ampio arco temporale tra i fatti, diversità dei compartecipi, eterogeneità dei luoghi e dei modus operandi; le deduzioni difensive sono state giudicate generiche e non in grado di provare la preventiva programmazione unitaria dei reati. Conseguentemente, il ricorso di Tiano è stato dichiarato inammissibile e Tiano è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell"art. 616 c.p.p.; il Procuratore generale non è stato condannato alle spese in ragione della natura pubblica della sua azione.
Norme richiamate
art. 665, comma 1, cod. proc. pen.
norma richiamata nella censura del Procuratore generale in ordine alla competenza del giudice dell'esecuzione; la Corte interpreta la competenza come stabilita al momento della presentazione dell"istanza (principio della perpetuatio jurisdictionis)
art. 671 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per questioni relative alla valutazione in sede di esecuzione, ma la Corte ribadisce i criteri probatori richiesti per il riconoscimento della continuazione
art. 81, comma 2, cod. pen.
norma sul cumulo e modulazione delle pene richiamata nella prospettazione di continuità tra reati; la Corte ne richiede l"applicazione solo in presenza di un provato disegno criminoso unitario
art. 616 cod. proc. pen.
norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata al ricorso di Tiano per inammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni e Sez. Unite)
utilizzata per richiamare i principi interpretativi della continuazione: requisito della preventiva e specifica programmazione unitaria dei reati, necessità di indicatori concreti (contiguità spazio-temporale, identità del bene protetto, analogia del modus operandi, costanza dei compartecipi), e conferma del principio della perpetuatio jurisdictionis in tema di competenza
Massime di principio
- La competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sull"istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda (principio della perpetuatio jurisdictionis) e non viene modificata dall"eventuale sopravvenienza di sentenze divenute irrevocabili dopo la domanda
- Per riconoscere la continuazione è necessario provare che, al momento del primo reato, il reo avesse già nella mente la programmazione, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi: non è sufficiente la mera recidiva o la similitudine dei reati
- Gli indici utili a dimostrare l"unicità del disegno criminoso sono: omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, costante compartecipazione dei medesimi soggetti, unitarietà del contesto e delle motivazioni; l"assenza di tali elementi concreti ostacola il riconoscimento della continuazione
- In fase di impugnazione in Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione degli elementi di fatto già valutati dal giudice dell"esecuzione: le censure devono indicare profili di diritto o di rilevante vizio motivazionale non meramente riesaminabili
- Ricorsi manifestamente infondati proposti dal condannato possono essere sanzionati con condanna alle spese e con la sanzione pecuniaria prevista dall"art. 616 c.p.p.; la pubblica accusa, per la sua natura, è invece generalmente esente da condanna alle spese
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42864/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42865/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42867/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42868/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42869/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42870/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →