Cassazione Penale, Sentenza n. 25202/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena (concesso con sentenza del 20/09/2018, irrevocabile il 06/11/2018) ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., in quanto il ricorrente aveva riportato, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della prima sentenza, un'altra condanna per delitto anteriormente commesso che determinava il superamento della soglia di due anni di reclusione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sostenendo che il limite dei due anni non sarebbe stato superato poiché per una delle condanne non sarebbe stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e che la sentenza non condizionalmente sospesa era intervenuta tre anni prima del passaggio in giudicato della prima, per cui quest'ultima avrebbe dovuto essere il riferimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che la normativa e la giurisprudenza consolidata interpretano il superamento del limite di due anni (art. 163 c.p.) come determinato dalla sommatoria della pena inflitta con la sentenza di condanna condizionalmente sospesa e di quella non condizionalmente sospesa intervenuta successivamente, valutate alla data di irrevocabilità di ciascuna sentenza. La Corte ha quindi confermato la revoca disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena si applica quando, nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, interviene altra condanna per delitto anteriormente commesso che, sommata alla pena già sospesa, determina il superamento della soglia di due anni.
art. 163 cod. pen.
La soglia dei due anni di reclusione, rilevante ai fini della revoca del beneficio, si determina sommando le pene inflitte dalle sentenze rilevanti; la norma è interpretata unitamente all'art. 168 per stabilire il superamento del limite.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017, dep. 2018, Szal, Rv. 274333)
Sez. 1, n. 47050 del 29/11/2017 (Szal)
La data rilevante per valutare la revoca è la data di irrevocabilità delle singole condanne: la revoca di diritto della sospensione condizionale implica che la condanna per il delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza del termine quinquennale.
Massime di principio
- Per valutare la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., si sommano le pene risultanti dalle sentenze rilevanti e si confronta il totale con la soglia di due anni.
- Nella somma delle pene rientrano anche le condanne per le quali non è stato concesso il beneficio della sospensione: l'assenza del beneficio su una delle condanne non esclude la sua incidenza ai fini del computo.
- La data rilevante per ciascuna condanna è la data della sua irrevocabilità; è a tali date che si riferisce il quinquennio e il computo delle pene.
- Se una condanna diviene irrevocabile nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, può formare causa di revoca della sospensione stessa quando la sommatoria delle pene supera il limite previsto.
- I ricorsi che prospettano interpretazioni contrarie a una norma scritta chiara e a giurisprudenza consolidata rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e alle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
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