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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35554/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Alessandria aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, le pene concordate a quattro imputati per plurimi episodi di furto in abitazione aggravato, commessi in concorso tra loro. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, con motivi sostanzialmente sovrapponibili, che il giudice di primo grado si sarebbe limitato a recepire la richiesta di applicazione della pena ex art. 444, comma 2, c.p.p. senza un adeguato vaglio. Hanno sostenuto l'estraneità degli imputati ai fatti oggetto dei capi F), G) ed H), assumendo che le imputazioni fossero fondate su una mera ipotesi investigativa e prive di prova; da ciò hanno fatto discendere, formalmente, un vizio di illegalità della pena. La Corte rileva però che, dietro la doglianza sull'illegalità della pena, i ricorrenti prospettavano in realtà questioni sulla responsabilità penale e sulla valutazione del compendio probatorio, profili non deducibili nel ricorso contro una sentenza di patteggiamento nei limiti oggi consentiti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha osservato che, dopo la riforma introdotta dall'art. 1, comma 51, della l. n. 103/2017, contro la sentenza di applicazione della pena possono proporsi ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, le doglianze sull'estraneità ai fatti e sull'assenza di prova erano censure di merito sulla responsabilità, quindi estranee al perimetro del ricorso ammissibile. La Corte ha inoltre precisato che, nel patteggiamento, l'accordo esonera l'accusa dall'onere della prova e la motivazione della sentenza può essere sintetica, essendo sufficiente il richiamo al fatto descritto nel capo d'imputazione, alla corretta qualificazione giuridica, al controllo ex art. 129 c.p.p. e alla congruità della pena. Ha anche aggiunto che le pene applicate non presentavano profili di illegalità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    nel patteggiamento il giudice recepisce l'accordo delle parti; il controllo del giudice è limitato e la sentenza può essere motivata sinteticamente

  • art. 129 c.p.p.

    deve essere verificata l'assenza di cause di proscioglimento immediato prima dell'applicazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017 n. 103

    a far tempo dal 3 agosto 2017

    ha ristretto i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tassativamente indicati

  • art. 27 Cost.

    la congruità della pena patteggiata va verificata nei limiti dei fini costituzionali della pena

  • art. 444 e ss. c.p.p.

    regolano l'applicazione della pena su richiesta delle parti e il relativo regime impugnatorio

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è consentito, nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento, devolvere censure che mirino a contestare la responsabilità penale o la ricostruzione dei fatti, perché l'accordo delle parti esonera dall'onere probatorio e preclude una revisione del merito.
  • La deduzione di "illegalità della pena" non può essere utilizzata come formula di stile per introdurre questioni estranee al perimetro del controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento.
  • La motivazione della sentenza che recepisce l'accordo ex art. 444 c.p.p. è sufficiente se sintetica: basta la descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, il controllo ex art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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