Sentenza del 12/11/2020 n. 25611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento n. 9322/2008 per recupero accise su oli minerali riferito ad anni 2000-2001. La ricorrente contestava la non applicabilità dell'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 15 del TUA rispetto alla sua posizione, poiché il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento e passaggio in giudicato nei confronti del marito (ritenuto gerente di fatto) e non nei suoi confronti; inoltre sosteneva che l'interruzione della prescrizione potesse operare solo con riferimento al soggetto imputato o con la costituzione in parte civile dell'Amministrazione finanziaria, invocando a sostegno norme civilistiche sulle obbligazioni solidali e sul giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai sensi dell'art. 15 TUA (formulazione ratione temporis applicabile), l'evento interruttivo della prescrizione del credito d'imposta si collega al passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il procedimento, a prescindere dall'esito, dal soggetto imputato e dalla partecipazione o meno di tutti i coobbligati o dalla costituzione in parte civile dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto il credito d'imposta non era prescritto e l'avviso di pagamento è valido. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore dell'A.D. (Euro 6.000,00 oltre spese prenotate).
Norme richiamate
T.U. accise (TUA), articolo 15
la prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale
La Corte interpreta la norma oggettivamente: l'interruzione opera indipendentemente dal soggetto cui sia imputato il reato e indipendentemente dalla costituzione in parte civile dell'Amministrazione finanziaria; la decorrenza del termine riprende dal passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il procedimento.
T.U. accise (TUA), articolo 14
Norma citata quale titolo normativo che legittima l'Agenzia a emettere l'avviso di pagamento per il recupero accise; utilizzata come riferimento procedurale per l'azione amministrativa di recupero successiva al procedimento penale.
Codice Civile, articoli 1306 e 1310
Richiamati dalla ricorrente per sostenere obbligazioni solidali tra debitori; la Corte ritiene tali regole civilistiche irrilevanti rispetto alla disciplina speciale del TUA sull'interruzione della prescrizione, che opera in modo oggettivo.
Codice Civile, articolo 2909
Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia del giudicato; la Corte conclude che gli effetti del giudicato civile non incidono sulla specifica ratio dell'art. 15 TUA, che lega la decorrenza della prescrizione al momento conclusivo del procedimento penale.
Codice Civile, articolo 2943
Richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione della prescrizione per atto di citazione o altra azione; la Corte osserva che la disciplina speciale del TUA stabilisce un diverso criterio di interruzione connesso all'esercizio dell'azione penale e al suo esito, pertanto le norme civili invocate non contrastano l'operatività dell'art. 15 TUA.
Codice di procedura penale, articoli 651, 651-bis, 652, 654
Richiamati per spiegare che non è il contenuto dispositivo della sentenza penale (effetti estensivi ex artt. citati) a determinare l'interruzione, bensì il momento conclusivo del procedimento penale; la Corte distingue gli effetti civili della sentenza penale dalla funzione interruttiva prevista dall'art. 15 TUA.
TULD, articolo 84 (richiamo giurisprudenziale)
La Corte richiama la giurisprudenza in materia doganale (art. 84 TULD) come coerente nella ratio: l'interruzione della prescrizione, per ragioni analoghe, opera anche quando non partecipano al processo tutti i debitori; la pronuncia doganale è utilizzata per confermare analogicamente l'oggettività dell'interruzione.
Massime di principio
- L'interruzione della prescrizione del credito d'imposta prevista dall'art. 15 TUA opera in modo oggettivo: quando viene esercitata l'azione penale il termine di prescrizione riprenderà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento, indipendentemente da chi sia stato imputato.
- Non è necessario che l'Amministrazione finanziaria si sia costituita parte civile nel processo penale perché l'effetto interruttivo si produca; rileva il momento conclusivo del procedimento penale, non la partecipazione dell'Amministrazione.
- Le argomentazioni fondate su norme civilistiche (obbligazioni solidali, giudicato civile, disciplina generale dell'interruzione) non prevalgono sulla disciplina speciale prevista dal TUA in materia di prescrizione delle imposte su fatti costituenti reato.
- Per il contribuente la verifica delle scadenze di prescrizione deve considerare gli eventi processuali penali collegati (data di esercizio dell'azione penale e data del passaggio in giudicato), anche se il procedimento si è concluso nei confronti di terzi coobbligati.
- In presenza di vicende che intrecciano profili penali e fiscali (es. occultamento di imposizioni), l'azione penale sospende l'operatività normale della prescrizione fiscale fino alla definizione giudiziaria del procedimento, a tutela della ricostruzione piena della posizione tributaria.
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