Sentenza del 16/04/2015 n. 3445 - Comm. Trib. Prov. Milano
PREFERENCE SHARES - Ritenuta alla fonte - Ritenuta a titolo di imposta - Interessi e redditi di capitale - Accertamento - Remunerazione - Depositi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, poiché la qualificazione formale delle preference shares come depositi bancari non è stata ritenuta decisiva. Ha prevalso la loro natura sostanziale di finanziamento o prestito di denaro e di operazione di rafforzamento patrimoniale. Di conseguenza, la remunerazione percepita è stata assoggettata al regime della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta previsto per gli interessi e gli altri redditi di capitale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le preference shares dovessero essere considerate depositi bancari, secondo la qualificazione attribuita dagli istituti di credito, con conseguente applicazione del relativo regime fiscale. La controversia riguardava invece la loro effettiva natura giuridica: secondo la decisione, esse costituiscono sostanzialmente prestiti di denaro e strumenti di rafforzamento patrimoniale, non riconducibili al contratto di deposito bancario previsto dall'art. 1834 c.c. La remunerazione deve quindi essere trattata come interesse o reddito di capitale soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi del d.P.R. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 1834 del codice civile
La disposizione disciplina il deposito bancario, ma non si applica alle preference shares quando la loro sostanza economica è quella di un finanziamento o di uno strumento di rafforzamento patrimoniale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La remunerazione delle preference shares, qualificata come interesse o reddito di capitale, è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
Massime di principio
- Ai fini fiscali deve prevalere la sostanza economica dell'operazione sulla denominazione contrattuale o sulla qualificazione utilizzata dagli intermediari.
- La qualificazione di uno strumento come deposito bancario non è sufficiente: occorre verificare diritti, obblighi, funzione economica e modalità di remunerazione.
- Quando uno strumento comporta l'apporto di denaro a un soggetto con finalità di finanziamento o rafforzamento patrimoniale, la relativa remunerazione può essere trattata come interesse o reddito di capitale.
- In situazioni analoghe, la riconduzione al deposito bancario richiede la presenza degli elementi tipici del contratto previsto dall'art. 1834 c.c.; in loro assenza può applicarsi il regime fiscale delle rendite finanziarie soggette a ritenuta.
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