Sentenza del 21/07/2023 n. 21923 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorrente deduce tre motivi di cassazione: (1) nullità della sentenza per presunta inammissibilità dell'appello proposto dall'Ufficio per tardiva notificazione (violazione D.Lgs. 31/12/1992 n.546, art.38 in relazione all'art.327 c.p.c.); (2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità/aspecificità dei motivi di appello (art.360 c.p.c. comma 1 n.4; D.Lgs. 546/1992 art.53; art.342 c.p.c.); (3) violazione del diritto di difesa per deroga al contraddittorio endoprocedimentale (L. 27 luglio 2000 n.212 art.12 comma 7), deducendo che le operazioni di verifica e il PVC si sono svolti senza la partecipazione del contribuente che sarebbe stato "impedito di intervenire nel procedimento per poter esprimere le proprie osservazioni".
La decisione
la Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo: accerta che l'appello dell'Ufficio è stato notificato entro il termine utile (documentazione: distinta di presentazione delle raccomandate timbrata il 2 febbraio 2015), con richiamo a giurisprudenza che ammette la distinta timbrata come prova valida della spedizione. Sul secondo motivo: lo ritiene inammissibile in parte e comunque infondato: non essendo trascritte le controdeduzioni dell'Ufficio, e avendo il giudice d'appello deciso sul merito rigettando la domanda, si ha un rigetto implicito dell'eccezione pregiudiziale senza vizio di omessa pronuncia. Sul terzo motivo: applica i principi della giurisprudenza UE (cd. "prova di resistenza") secondo cui la violazione del diritto di difesa determina annullamento dell'atto solo se il contribuente dimostra che, se il contraddittorio fosse stato rispettato, l'esito sarebbe stato diverso; il contribuente non ha fornito tale prova, quindi l'atto non è annullato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del controricorrente (liquidate in Euro 10.200,00) e dispone l'ulteriore versamento del contributo unificato nelle percentuali previste (raddoppio ove previsto).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4
base per i motivi di cassazione: n.4 per nullità/violazioni di legge concernenti la pronuncia (anche omissione di pronuncia); n.3 per violazione/falsa applicazione di norme sostanziali. La Corte valuta i motivi secondo tali parametri e li dichiara infondati.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38
riguarda termini e modalità di impugnazione degli atti tributari; la Corte ritiene che il termine per proporre appello sia stato rispettato considerata la sospensione feriale e la prova con distinta di raccomandate timbrata.
art. 327 c.p.c.
disciplina il termine per la notificazione degli atti processuali; la Corte accetta la distinta di spedizione timbrata dalle Poste come prova valida della notifica entro termine.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
richiamato con riferimento alla aspecificità dei motivi d'appello; la Corte ritiene che la decisione sul merito comporti il rigetto implicito dell'eccezione pregiudiziale.
art. 342 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte conferma che la pronuncia sul merito che esclude la domanda equivale a pronuncia sull'eccezione pregiudiziale collegata.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente), art. 12 comma 7
norma sul contraddittorio endoprocedimentale e possibili deroghe per urgenza; la Corte applica i principi UE che richiedono prova che la deroga abbia inciso sull'esito per giustificare annullamento.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)
richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di soccombenza e condizioni previste.
giurisprudenza e principi UE (es.: CGUE, Kamino C-129/13; altri richiamati)
principio della "prova di resistenza": la violazione del diritto di difesa determina annullamento solo se il contribuente dimostra che il mancato rispetto del contraddittorio ha inciso sull'esito del procedimento.
Massime di principio
- La distinta cumulativa di raccomandate timbrata dall'ufficio postale è prova valida, nel processo tributario, della spedizione/notifica entro termine: può reggere la contestazione di tardività.
- Quando il giudice d'appello decide sul merito rigettando la domanda, tale decisione può costituire un rigetto implicito delle eccezioni pregiudiziali; non sempre è necessaria una motivazione espressa sulla singola eccezione.
- La mera violazione formale del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto impositivo: il contribuente deve provare ("prova di resistenza") che, se fosse stato rispettato il contraddittorio, l'esito sarebbe stato diverso.
- Nei giudizi tributari è essenziale documentare le controdeduzioni e gli argomenti sviluppati nei gradi precedenti: omissioni documentali possono rendere inammissibili o meno incisivi i motivi di cassazione.
- La sospensione feriale incide sul computo dei termini processuali; va sempre valutata nel calcolo dei termini di impugnazione.
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