Sentenza n. 1686/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento 1) della Determinazione del Direttore Generale della Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. s.p.a. n. 260 del 1° settembre 2025, nella parte in cui il costituendo RTI tra il Consorzio Integra Società Cooperativa - mandatario e la Società Brancaccio Costruzioni s.p.a. - mandante è stato escluso dalla procedura aperta per l'affidamento del “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania”– Lotto 1 CIG: B4E5761A88, Lotto 2 CIG: B4E5762B5B, Lotto 3 CIG: B4E5763C2E, Lotto 4 CIG:B4E5764D01, Lotto 5 CIG: B4E5765DD4 e Lotto 6 CIG: B4E5766EA7, e pertanto non è stato ammesso al prosieguo della gara (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6); 2) della comunicazione del provvedimento di esclusione di cui precedente punto 1); 3) dei verbali del Seggio di Gara, tra cui i verbali delle sedute riservate n. 18 del 2 luglio 2025 e n. 27 del 31 luglio 2025, nella parte in cui il Seggio ha ritenuto di dover escludere il costituendo RTI con il Consorzio Integra mandatario perché la Società Atlas IFM. s.r.l., indicata quale esecutrice di Tarsia soc. coop. consortile, a propria volta uno dei soci assegnatari del Consorzio Integra, non possedeva all'atto della partecipazione il requisito di idoneità professionale di cui all'art. 6.1 del disciplinare, relativo alla “patente a crediti”, esclusione proposta con la seguente motivazione: “il disciplinare riporta all’articolo 6.5 Requisiti di idoneità professionale “(…) il requisito relativo al possesso della patente a crediti per l’edilizia di cui al punto 6.1 lett. b deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori” pertanto, trattandosi di un requisito speciale da possedere al momento della presentazione dell’offerta, da parte della consorziata esecutrice, la mancanza del predetto requisito determina l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico”; 4) del Disciplinare di Gara, ove l'art. 6.5 dovesse interpretato nel senso che, in caso di partecipazione alla gara di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, tutte le consorziate designate come esecutrici, a prescindere dalle attività che ciascuna di esse avrebbe dovuto svolgere, dovevano essere in possesso della cd. “patente a crediti”; 5) in ogni caso, del verbale del Seggio di gara n. 27 del 31 luglio 2025, nella parte in cui il Seggio, riscontrata la carenza di un requisito di partecipazione in capo ad una delle consorziate esecutrici indicate dalla mandataria Consorzio Integra, ha stabilito di escludere l’RTI concorrente, anziché chiedere al Consorzio Integra di sostituire la consorziata esecutrice; 6) ove nelle more effettuata, della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e delle graduatorie di gara della procedura indetta per l'affidamento del “multiservizio tecnologico da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o in uso alle aziende sanitarie (AA.SS.LL., AA.OO., AA.OO.UU., I.R.C.C.S.) del S.S.R. della Regione Campania”, Lotto 1 CIG: B4E5761A88, Lotto 2 CIG: B4E5762B5B, Lotto 3 CIG: B4E5763C2E, Lotto 4 CIG: B4E5764D01, Lotto 5 CIG: B4E5765DD4 e Lotto 6 CIG: B4E5766EA7; 7) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziale che sia lesivo degli interessi del ricorrente, inclusa l'eventuale aggiudicazione; 8) per sentir riammettere alla procedura (lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) il costituendo RTI ricorrente e, previa valutazione dell'offerta, sentirlo dichiarare aggiudicatario della procedura per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6; 9) per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione da parte del costituendo RTI ricorrente, che, in tal senso, si dichiara disponibile al subentro ed all'esecuzione dei lavori e dichiara di avere interesse a tanto, ed in subordine per il risarcimento dei danni per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del costituendo RTI da una procedura aperta suddivisa in sei lotti per l'affidamento di un multiservizio tecnologico, motivata dal mancato possesso della patente a crediti da parte di una consorziata designata esecutrice
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
Il RTI ha impugnato l'esclusione disposta perché la consorziata indicata quale esecutrice da una società consortile a sua volta socia assegnataria del consorzio mandatario non possedeva, al momento della partecipazione, la patente a crediti per l'edilizia né una SOA di livello superiore al II. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 27 d.lgs. n. 81/2008 e della lex specialis, nonché carenza e erroneità dell'istruttoria, illogicità della motivazione e violazione dei principi del risultato e del favor partecipationis. Il ricorrente sosteneva che la patente fosse necessaria solo per le attività da svolgere in cantieri temporanei o mobili e che la consorziata Atlas fosse destinata esclusivamente a servizi di pulizia e gestione integrata, non richiedenti tale requisito; in subordine contestava la legittimità dell'art. 6.5 del disciplinare. Con il secondo motivo, subordinato, è stata censurata l'esclusione immediata, deducendo che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire la sostituzione della consorziata esecutrice priva del requisito.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo. La ricorrente non ha dimostrato che la consorziata Atlas avrebbe svolto esclusivamente attività non soggette all'obbligo della patente a crediti; inoltre, in sede di soccorso istruttorio, aveva dichiarato che avrebbe acquisito la patente qualora fosse stata chiamata a svolgere attività rientranti nell'art. 27 d.lgs. n. 81/2008, mostrando così che tale eventualità non era esclusa. Il requisito era stato configurato dal disciplinare come requisito speciale di idoneità professionale da possedere al momento della presentazione dell'offerta, non come mero requisito di esecuzione. Il TAR ha inoltre ritenuto legittima e proporzionata la clausola, coerente con l'art. 100, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, in ragione della complessità e dell'interrelazione delle prestazioni del multiservizio tecnologico, da svolgersi anche in cantieri temporanei o mobili. Ha invece accolto il secondo motivo. Nei consorzi di società cooperative costituiti ai sensi della l. n. 422/1909 e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, le consorziate designate esecutrici operano come articolazioni interne, mentre il consorzio è l'unico contraente e responsabile verso la stazione appaltante. La sostituzione della consorziata incide sull'organizzazione interna e non sulla validità dell'offerta; pertanto, l'assenza del requisito in capo alla consorziata non impone automaticamente l'esclusione del consorzio. La stazione appaltante deve assegnare al concorrente un congruo termine per sostituire Atlas, fermo il rispetto del requisito di patente a crediti da parte del soggetto che eseguirà le prestazioni per le quali esso è richiesto. È stata annullata la determinazione di esclusione nei soli limiti indicati. Le spese sono state compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 27 d.lgs. n. 81/2008
sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)
La patente a crediti riguarda le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili; nel caso concreto, tuttavia, il disciplinare aveva configurato il relativo possesso come requisito speciale di idoneità professionale per la partecipazione.
art. 89, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X
La nozione di cantiere temporaneo o mobile delimita l'ambito oggettivo delle attività per le quali è richiesta la patente a crediti.
art. 100, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto
La clausola che richiede la patente a crediti alle consorziate esecutrici è legittima quando, in relazione alla complessità e all'interrelazione delle prestazioni, risulta proporzionata e attinente all'oggetto dell'appalto.
art. 6.4 del disciplinare di gara
il requisito relativo al possesso della patente a crediti per l’edilizia di cui al punto 6.1 deve essere posseduto: - da ciascun componente del raggruppamento/ consorzio/GEIE anche da costituire che esegue la prestazione per la quale è indispensabile il possesso della patente
Per raggruppamenti, consorzi e GEIE il requisito deve essere posseduto dal soggetto che esegue la prestazione per la quale la patente è indispensabile.
art. 6.5 del disciplinare di gara
il requisito relativo al possesso della patente a crediti per l’edilizia di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dai consorziati indicati come esecutori
La clausola imponeva il possesso del requisito alle consorziate indicate come esecutrici e lo configurava come requisito speciale di idoneità professionale da possedere al momento della partecipazione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il TAR ha richiamato la possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti giurisprudenziali condivisi, recependo le enunciazioni della sentenza del TAR Campania n. 5171/2024.
Massime di principio
- Quando la lex specialis configura il possesso della patente a crediti per l'edilizia come requisito speciale di idoneità professionale, il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione dell'offerta dal soggetto individuato per l'esecuzione delle prestazioni cui la patente è riferita, e non può essere degradato a mero requisito di esecuzione sulla base di una dichiarazione successiva del concorrente.
- La clausola di gara che richiede la patente a crediti alle consorziate esecutrici è legittima se il requisito è attinente e proporzionato all'oggetto dell'appalto, avuto riguardo alla complessità, all'interrelazione delle prestazioni e alla loro possibile esecuzione in cantieri temporanei o mobili.
- Nei consorzi di società cooperative costituiti ai sensi della l. n. 422/1909 e del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, le consorziate designate per l'esecuzione sono articolazioni interne del consorzio, mentre il consorzio resta l'unico contraente e responsabile verso la stazione appaltante.
- La carenza di un requisito di partecipazione in capo alla consorziata esecutrice di un consorzio di società cooperative non comporta automaticamente l'esclusione del consorzio, quando sia possibile sostituire la consorziata; la stazione appaltante deve assegnare un congruo termine per la sostituzione, purché il requisito sia posseduto dal nuovo soggetto incaricato dell'esecuzione.
- Nei consorzi di società cooperative, la sostituzione della consorziata esecutrice attiene all'organizzazione interna del consorzio e non incide sulla validità dell'offerta, ferma la responsabilità esclusiva del consorzio per l'esecuzione del contratto.
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