Cassazione Penale, Sentenza n. 34760/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto, tramite il difensore, ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. contro l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 19 dicembre 2022, confermativa della condanna di primo grado. Ha dedotto che la Cassazione aveva omesso di rilevare la mancata notificazione al difensore di fiducia dell’avviso dell’udienza di legittimità, lamentando la violazione del diritto di difesa. Ha sostenuto di avere appreso della definizione del procedimento soltanto nel dicembre 2025, in occasione del rigetto di una richiesta di finanziamento dovuto alla condanna definitiva, e ha contestato l’applicabilità del termine di decadenza di 180 giorni per il ricorso straordinario. Il ricorso straordinario è stato presentato il 24 aprile 2026, mentre l’ordinanza impugnata era stata depositata il 20 maggio 2025.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario perché tardivo: l’art. 625-bis, comma 2, c.p.p. stabilisce un termine perentorio di 180 giorni decorrente dal deposito del provvedimento, non dalla conoscenza effettiva che la parte ne abbia successivamente acquisito. La dedotta mancata conoscenza del provvedimento non modifica quindi la decorrenza del termine. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva attivato l’istituto previsto dall’art. 175 c.p.p. per rimediare alla dedotta inosservanza incolpevole del termine. La declaratoria comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha deciso l’8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 625-bis, comma 2, c.p.p.
Il termine in questione ha natura perentoria, essendo finalizzato a evitare che la sentenza di condanna irrevocabile possa essere esposta per un tempo potenzialmente indefinito alla situazione di pur relativa instabilità determinatadall'esperibilità della procedura straordinaria (Sez. 2, n. 29050 del 27/06/2014,Parnasso, Rv. 260264 - 01), e decorre, secondo la chiara lettera della norma, dalladata di deposito del provvedimento, essendo irrilevante il successivo momento incui la parte interessata ne abbia avuto effettiva conoscenza
Il termine di 180 giorni per proporre il ricorso straordinario è perentorio e decorre dalla data di deposito del provvedimento della Cassazione; la conoscenza effettiva acquisita successivamente dalla parte è irrilevante.
art. 175 c.p.p.
Né risulta che la ricorrente abbia attivato l’istituto previsto dall’art. 175 cod.proc. pen., nel rispetto del termine perentorio sancito dalla disposizione del codicedi rito, al fine di rimediare alla dedotta inosservanza incolpevole del termine dicentottanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario.
Per rimediare alla dedotta inosservanza incolpevole del termine per il ricorso straordinario, la parte può attivare l’istituto previsto dall’art. 175 c.p.p., nel rispetto del relativo termine perentorio.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 625-bis, comma 2, c.p.p. per il ricorso straordinario è perentorio e decorre dal deposito del provvedimento della Corte di cassazione, indipendentemente dal momento in cui l’interessato ne abbia acquisito conoscenza effettiva.
- La dedotta mancata conoscenza incolpevole del provvedimento non sposta la decorrenza del termine per il ricorso straordinario; per rimediare alla decadenza eventualmente derivante da tale situazione deve essere attivato, nei termini previsti, l’istituto di cui all’art. 175 c.p.p.
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