Sentenza del 16/03/2018 n. 740 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro quattro avvisi di accertamento relativi a IRPEF, addizionali regionali e comunali e altre imposte per l'anno 2011. Ha sostenuto che la notifica del ricorso tramite PEC fosse valida, contestato i calcoli dell'Ufficio, chiesto l'esclusione delle sanzioni imputando le omissioni alla commercialista e domandato la compensazione del debito con crediti fiscali risultanti dalla dichiarazione UNICO 2013.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto inesistente la notifica del ricorso introduttivo effettuata tramite PEC il 9 ottobre 2015, poiché in Emilia-Romagna la notificazione telematica degli atti processuali tributari era consentita soltanto dal 15 dicembre 2016. Di conseguenza, il ricorso originario è stato dichiarato inammissibile e gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 1-bis
solo le comunicazioni effettuate dalle Commissioni Tributarie alle parti possano avvenire telematicamente
Secondo la decisione, all'epoca dei fatti la norma consentiva le comunicazioni telematiche delle Commissioni, ma non rendeva ancora validamente notificabili tramite PEC i ricorsi e gli altri atti processuali tra le parti.
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
È stato invocato dal contribuente quale base normativa del processo tributario telematico, ma la Commissione ha ritenuto che, alla data della notifica, la disciplina non fosse ancora operativa in Emilia-Romagna per la notificazione degli atti processuali.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48, comma 2
Il contribuente ha sostenuto l'equiparazione della notificazione via PEC a quella postale. La tesi non è stata accolta, poiché l'Agenzia e la Commissione hanno ritenuto la disposizione non applicabile alla notificazione degli atti processuali tributari nella fattispecie.
D.M. 30 giugno 2016, artt. 1 e 2
La Commissione ha utilizzato tali disposizioni per stabilire che, presso le Commissioni tributarie dell'Emilia-Romagna, le notificazioni via PEC degli atti processuali erano ammesse soltanto a partire dal 15 dicembre 2016.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato nel percorso motivazionale per evidenziare l'evoluzione normativa della comunicazione telematica nel processo tributario e la distinzione tra comunicazioni dell'organo giudicante e notificazioni degli atti processuali tra le parti.
Massime di principio
- La validità di una notifica telematica processuale deve essere verificata in base alla normativa e alla concreta operatività del sistema nella data e nella regione interessate; non è sufficiente che la PEC sia astrattamente riconosciuta dall'ordinamento.
- L'equiparazione generale tra PEC e raccomandata o posta non implica automaticamente la validità della PEC per ogni tipo di atto processuale: occorre una disciplina specifica applicabile al rito e al periodo considerato.
- Una notifica processuale inesistente può impedire la valida instaurazione del giudizio e determinare l'inammissibilità del ricorso, rendendo inutili o assorbiti gli argomenti relativi al merito dell'accertamento.
- Quando si contestano calcoli fiscali, è necessario indicare con precisione quali errori siano stati commessi dall'Amministrazione e fornire gli elementi documentali utili a consentire una replica effettiva.
- L'affidamento degli adempimenti fiscali a un professionista non esonera normalmente il contribuente dagli obblighi tributari e da un dovere di controllo sull'effettiva presentazione delle dichiarazioni; per invocare responsabilità del professionista sono utili prove concrete dell'incarico, dell'inadempimento e delle iniziative intraprese.
- La compensazione con crediti fiscali è normalmente ammissibile solo quando il credito sia sufficientemente certo, documentato e riconosciuto o comunque verificabile; un credito meramente esposto in una dichiarazione integrativa può essere ritenuto non idoneo.
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