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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27417/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15/11/2021 che aveva confermato la responsabilità di Orlando Zancopè per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (per distrazione e documentale) in qualità di amministratore di fatto della fallita Coverbit s.r.l., riducendo alcune pene accessorie e riconoscendo le circostanze attenuanti. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione e difetto di prova circa la sussistenza della distrazione patrimoniale e della documentazione fraudolenta, sostenendo che l'attivo patrimoniale iscritto in bilancio non rispecchiava la reale situazione, che molte risultanze (dichiarazioni di Lazzarin, cessioni) erano vaghe o non dimostrate e che l'interpretazione della continuità aziendale fra Coverbit ed Eurosistem era priva di riscontri; (2) censura sull'attribuzione della qualità di amministratore di fatto allo Zancopè, ritenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato elementi insufficienti (tra cui normali relazioni fra socio e amministratore formale) e avesse fatto supposizioni anche sull'elemento soggettivo, proponendo una ricostruzione fattuale alternativa e reclamando prove più rigorose.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero principalmente rimeditazioni in fatto, generici e in parte inediti, volti a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio anziché a cogliere errori di diritto o il travisamento contestato; il ricorso non ha adeguatamente contestato la motivazione della Corte territoriale, che era fondata su un più ampio coacervo probatorio (tra cui atti del curatore, deposizioni, sottrazione della contabilità, destinazione del complesso aziendale ad altra impresa senza equivalente). Per effetto dell'inammissibilità, il ricorso non ha avuto effetto sulla condanna pronunciata in appello che resta operante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che individua il vizio di motivazione come possibile motivo di cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorso non esplicasse correttamente un vizio di motivazione ma proponesse una ritrattazione fattuale dei fatti, comportamento non idoneo a fondare la cassazione per motivi di diritto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita l'enunciazione dei motivi di ricorso. La Corte richiama i limiti di formulazione dei motivi entro i quali il ricorso è stato considerato eccessivamente esteso in fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre il versamento di una somma nella Cassa delle ammende in caso di impugnazione infondata o manifestamente inammissibile. La Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma che autorizza la presentazione di una requisitoria scritta da parte del Sostituto Procuratore generale nella fase di esame del ricorso; nella fattispecie il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'inammissibilità con requisitoria scritta.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione di merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti o a rilevare presunte insufficienze probatorie, senza dimostrare un travisamento probatorio o un vizio di diritto, sono inammissibili.
  • Per contestare la motivazione della sentenza impugnata è necessario confrontarsi puntualmente con le ragioni poste dalla Corte territoriale e mostrare in quale punto sia intervenuto un errore di diritto o un travisamento dei fatti, non limitandosi ad affermazioni assertive o a nuove ricostruzioni non emerse in giudizio.
  • Non si possono introdurre in cassazione nuovi elementi probatori o rilievi inediti non discussi nei gradi precedenti: questi rendono il motivo inammissibile per novità.
  • Quando si contesta l'attribuzione della qualità di amministratore di fatto occorre concentrarsi su criteri giuridici consolidati (es. potere di gestione effettivo, direzione, controllo operativo) e documentare errori nella loro applicazione, non limitarsi ad osservare rapporti ordinarî tra soci e amministratori di diritto.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o procedimentalmente improprie espongono il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni verso la Cassa delle ammende; è quindi importante valutare preliminarmente la plausibilità giuridica del motivo prima di proporre ricorso.
  • Se si intende censurare la valutazione probatoria, occorre indicare specificamente il travisamento degli atti probatori o la violazione di criteri di valutazione codificati, con riferimento puntuale alle fonti processuali, altrimenti la censura verrà qualificata come mera riconsiderazione del merito.

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