Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 369/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 03068/2025, resa tra le parti, per la riforma - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 887 del 20 maggio 2025 pubblicata il 28 maggio 2025 avente ad oggetto l’aggiudicazione dei "Lavori Di Completamento Ed Adeguamento ITIS Majorana - Cascino Di Piazza Armerina, CUP G37H21035080003 - CIG: B511FFB93B” in favore dell'operatore economico odierna controinteressata; - della proposta di aggiudicazione in favore del predetto operatore economico; - di tutti i verbali di gara del Libero Consorzio Comunale di Enna della procedura di cui si verte; - ove occorra, della bando-disciplinare di gara; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale e per il riconoscimento del diritto dell’originaria ricorrente alla aggiudicazione della gara; nonché per la condanna al risarcimento del danno ingiusto asseritamente patito, attraverso la reintegrazione in forma specifica ovvero per equivalente, con riserva di determinare l’importo nel corso del giudizio; e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale depositato da AN.SA. S.r.l. in data 31 luglio 2025, per l’annullamento: - dei verbali di gara nn. 2 e 3 del 27-28 febbraio 2025 e n. 4 del 17 marzo 2025, nella parte in cui non è stata ritenuta e disposta l’esclusione dalla gara della odierna appellate; - di ogni altro provvedimento, allo stato sconosciuto, comportante l’ammissione in gara della medesima impresa; - ove occorra, della determinazione dirigenziale a contrarre n. 1990 del 23 dicembre 2024 e del disciplinare di gara, in parte qua;

Giustizia amministrativa202501174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione I, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di lavori pubblici all’impresa prima classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava l’aggiudicazione dei lavori di completamento e adeguamento di un istituto scolastico all’impresa risultata prima in graduatoria. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 11, 41, comma 13, 57, 101 e 108 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 15 del disciplinare, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, sostenendo che l’aggiudicataria non avesse indicato con precisione il CCNL applicato, né avesse allegato le relative tabelle retributive. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 108 e 110 del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 1 e 18 del disciplinare, difetto di istruttoria, omessa verifica dell’anomalia, anomalia dei costi della manodopera e violazione della par condicio. In particolare, rilevava che l’aggiudicataria aveva indicato costi della manodopera pari a euro 113.750,56, superiori del 235,47% rispetto alla stima di euro 33.905,63 contenuta negli atti di gara, e sosteneva che la stazione appaltante avesse illegittimamente rideterminato tali costi in euro 77.471,99 assoggettandoli al ribasso. L’impresa aggiudicataria, nel costituirsi, riproponeva le censure del ricorso incidentale dichiarato improcedibile o assorbito in primo grado, relative alla mancata esclusione dell’appellante.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello. Quanto al primo motivo, ha accertato che l’aggiudicataria aveva espressamente indicato il CCNL applicato sia nella dichiarazione relativa ai costi della manodopera, con l’indicazione dei livelli di inquadramento del personale, sia nella domanda di partecipazione, ove era indicato il CCNL “Edilizia Artigianato”. La mancata allegazione delle tabelle retributive non comportava l’esclusione, poiché tale adempimento non era previsto dal disciplinare a pena di esclusione; inoltre, il costo orario indicato coincideva con quello risultante dalle tabelle ministeriali richiamate dagli artt. 41, comma 13, e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Anche il secondo motivo è stato respinto: il maggior costo della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante, in quanto funzionale alla tutela dei lavoratori e coerente con il monte ore, il personale impiegato, il CCNL applicato e il Piano di sicurezza e coordinamento, non costituiva di per sé sintomo di irragionevolezza, contraddittorietà o anomalia dell’offerta. Le ulteriori censure concernenti il ribasso sui costi della manodopera non sono state esaminate perché nuove in appello; il Collegio ha comunque richiamato l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 e l’interpretazione dell’ANAC secondo cui i costi della manodopera, pur indicati separatamente, rientrano nell’importo complessivo assoggettato al ribasso, salva la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Le censure riproposte con il ricorso incidentale sono state assorbite. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori, in favore dell’impresa aggiudicataria costituita.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme poste a fondamento della censura relativa all’indicazione del contratto collettivo applicato.

  • art. 41, comma 13, d.lgs. 36/2023

    Richiamato per la disciplina della quantificazione e indicazione dei costi della manodopera e delle tabelle ministeriali.

  • art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023

    la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale

    I costi della manodopera sono indicati separatamente, ma rientrano nell’importo complessivo a base di gara assoggettato al ribasso; l’operatore può giustificare la riduzione mediante la dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023

    Richiamato per l’obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in relazione alla verifica dell’anomalia e al raffronto dei costi della manodopera con le tabelle ministeriali.

  • art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Richiamato nelle censure incidentali riproposte dall’aggiudicataria.

Massime di principio

  • L’indicazione del CCNL applicato è soddisfatta quando l’offerta o la domanda di partecipazione identificano il contratto collettivo e specificano i livelli di inquadramento del personale destinato all’esecuzione dell’appalto; la mancata allegazione delle tabelle retributive non determina l’esclusione se il disciplinare non la prescrive a pena di esclusione.
  • Il costo della manodopera indicato dall’operatore economico può essere superiore alla stima contenuta negli atti di gara senza costituire, per ciò solo, indice di illogicità, contraddittorietà o anomalia dell’offerta, quando la differenza sia coerente con il monte ore, il personale impiegato, il CCNL applicato e la pianificazione della sicurezza.
  • I costi della manodopera, pur dovendo essere indicati separatamente negli atti di gara e nell’offerta, rientrano nell’importo complessivo posto a base di gara e possono essere assoggettati al ribasso; l’operatore economico può dimostrare che la riduzione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
  • Nel giudizio d’appello non possono essere introdotte censure nuove rispetto a quelle dedotte in primo grado; le questioni ulteriori relative alla legittimità del ribasso sui costi della manodopera non possono quindi trovare ingresso nella fase di appello.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.