Cassazione Civile, Ordinanza n. 30108/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento riferita a dodici cartelle per tributi erariali, camerali e regionali, contestando la pretesa. In primo grado il ricorso era stato rigettato perché l'agente della riscossione aveva documentato la notifica delle cartelle. In appello, però, la CTR aveva accolto il gravame ritenendo nulla la costituzione in primo grado dell'agente della riscossione, perché effettuata tramite un avvocato del libero foro che, secondo quel giudice, sarebbe stato privo di ius postulandi; da ciò aveva tratto la conseguenza dell'inutilizzabilità della documentazione depositata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano la rappresentanza in giudizio dell'ente e sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la validità della costituzione a mezzo di difensore del libero foro nel contenzioso tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'ente può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato, oppure, negli altri casi e secondo i criteri previsti, di avvocati del libero foro; nel contenzioso relativo alla riscossione, il protocollo d'intesa richiamato consente espressamente l'uso di avvocati del libero foro nelle liti davanti alle Commissioni tributarie. Ne è derivato che la costituzione dell'ente in primo grado non era invalida per il solo fatto di essere avvenuta a mezzo di avvocato esterno. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato come base per la proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma invocata per dedurre la violazione e falsa applicazione di legge
art. 11 d.lgs. 546/1992
richiamato tra le disposizioni sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario
art. 12 d.lgs. 546/1992
richiamato tra le disposizioni sulla difesa in giudizio nel processo tributario
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992
richiamato tra le disposizioni invocate a sostegno della legittimità della difesa dell'ente
art. 1, comma 8, d.l. 193/2016
richiamato come base normativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 4-novies d.l. 34/2019
richiamato tra le norme poste a fondamento del ricorso
art. 43 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
richiamato dalle Sezioni Unite come norma che consente, in casi speciali, l'affidamento del patrocinio a soggetti esterni previa delibera motivata
artt. 4 e 17 d.lgs. 50/2016
richiamati per il rispetto dei criteri nell'affidamento del patrocinio a professionisti esterni
Massime di principio
- Nel processo tributario l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio non solo tramite l'Avvocatura dello Stato, ma anche tramite avvocati del libero foro, nei casi e secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile e dagli atti convenzionali richiamati.
- La validità della costituzione in giudizio dell'ente di riscossione tramite difensore esterno non può essere esclusa in astratto per il solo fatto dell'utilizzo di un avvocato del libero foro, quando la fattispecie rientri tra quelle consentite dalla normativa e dalla convenzione con l'Avvocatura.
- Quando la scelta tra patrocinio erariale e patrocinio di un avvocato esterno discende da presupposti normativi o convenzionali, la costituzione dell'ente implica la sussistenza di tali presupposti senza necessità di specifica allegazione o prova ulteriore nel giudizio di legittimità.
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