Ordinanza n. 478/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18 giugno 2025 n. 220.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18 giugno 2025 n. 220
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, sezione lavoro, 18 giugno 2025 n. 220, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ambito Territoriale per la Provincia di Savona. Il TAR ha rilevato d'ufficio che la procura alle liti era viziata da genericità, perché non conteneva alcun riferimento né alla sentenza da ottemperare né all'autorità giudiziaria adita. Ha quindi considerato la procura speciale alle liti un requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. e ha ritenuto applicabile la disciplina della procura speciale e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo, senza necessità di ricorrere alla disciplina del codice di procedura civile mediante il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha dichiarato immediatamente l'inammissibilità del ricorso. Rilevata la genericità della procura alle liti e la sua incidenza sull'ammissibilità del giudizio, ha concesso alle parti un termine di quindici giorni per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. L'ordinanza ha quindi natura interlocutoria e assolve alla funzione di consentire il contraddittorio sulla questione rilevata dal Collegio.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo; nel caso concreto il TAR ha rilevato una possibile genericità della procura per l'assenza di riferimenti alla sentenza da ottemperare e all'autorità giudiziaria adita.
art. 39 c.p.a.
Il rinvio esterno al codice di procedura civile non opera quando la disciplina della procura speciale e della relativa nullità è già compiutamente regolata dal codice del processo amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
concede termine di giorni quindici per la produzione di memorie
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve consentire alle parti di interloquire mediante un termine per il deposito di memorie.
art. 73 c.p.a.
Costituisce la base processuale del rinvio disposto per consentire il contraddittorio sulla questione relativa alla validità della procura.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti costituisce un requisito di ammissibilità; una procura priva di riferimenti all'oggetto specifico del giudizio e all'autorità giudiziaria adita può essere affetta da genericità rilevante ai fini dell'ammissibilità.
- La disciplina della procura speciale alle liti e della relativa nullità contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; pertanto, il rinvio esterno al codice di procedura civile previsto dall'art. 39 c.p.a. non è utilizzabile per colmare una lacuna normativa inesistente.
- Prima di definire il giudizio sulla base di una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve instaurare il contraddittorio sulla questione, concedendo alle parti un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 238/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 240/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 241/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 242/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 apr 2026Ordinanza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →