Sentenza n. 7579/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - dell'esclusione del ricorrente dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 34 del 21/02/2022, comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata in data 20/12/2022 e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it nella sezione concorsi; - del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale decreta l'esclusione del ricorrente dal concorso a 300 posti nella qualifica vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 34 del 21/02/2022; - della nota prot. 3/01/2023 n.65 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco, unitamente alla nota amministrativa relativa all'esclusione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso per 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il provvedimento di esclusione di estremi non conosciuti e la nota del Dipartimento dei vigili del fuoco del 3 gennaio 2023. Nel corso del giudizio è stata pubblicata, il 18 aprile 2023, la graduatoria finale del concorso. Il ricorrente non ha impugnato tale graduatoria entro il termine decadenziale previsto dalla legge. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ne ha dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La pubblicazione della graduatoria finale, non impugnata dal candidato nel termine decadenziale, ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione dell'esclusione. Secondo il Collegio, la graduatoria finale non costituisce una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione, poiché la sua approvazione comporta nuove e ulteriori valutazioni riferite anche a una pluralità di concorrenti. Di conseguenza, l'eventuale annullamento dell'esclusione non avrebbe effetto caducante sulla graduatoria: il candidato avrebbe dovuto impugnare anche quest'ultima. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Dato avviso a verbale [...] di possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria del concorso
Il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile questione rilevata d'ufficio relativa all'improcedibilità.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, pubblicata nelle more del giudizio promosso contro l'esclusione del candidato, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse quando sia ormai decorso il termine decadenziale per impugnare la graduatoria.
- La graduatoria finale di un concorso non costituisce necessariamente una conseguenza dell'atto di esclusione, poiché la sua approvazione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi riferite anche agli altri concorrenti; pertanto, l'annullamento dell'esclusione non produce automaticamente l'effetto caducante della graduatoria.
- Il candidato che abbia impugnato la propria esclusione da un concorso deve impugnare anche la graduatoria finale successivamente pubblicata, se intende conservare l'interesse a ottenere una decisione utile sulla legittimità dell'esclusione.
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