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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23216/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello per quattro motivi principali: 1) violazione del principio ne bis in idem e errata delimitazione temporale della contestazione poiché l'imputazione indicava "dal 14.04.2013 ad oggi" e il ricorrente sostiene che il termine finale dovesse coincidere con il deposito dell'avviso di conclusione indagini (10/3/2014); 2) errata qualificazione del fatto: la Corte di appello avrebbe applicato l'art. 570-bis cod. pen. anziché l'art. 570 cod. pen., non considerando la parziale corresponsione degli assegni; 3) mancato riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati fino a marzo 2016 e decisione ingiustificata di applicare pena detentiva anziché pecuniaria nonostante la modesta gravità e le difficoltà economiche; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha condiviso l'interpretazione che la locuzione "ad oggi" nella contestazione si riferisce al momento di esercizio dell'azione penale (27/7/2018), escludendo che si trattasse di una contestazione "aperta"; ha dichiarato manifestamente infondati e generici i motivi relativi alla qualificazione giuridica (art. 570-bis vs art. 570) e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ha invece accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio per omessa valutazione della possibile continuazione tra la parte di condotta già oggetto di precedente giudicato (fatti fino a marzo 2016) e le condotte successive (aprile 2016 - 27/7/2018). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di appello per un nuovo giudizio, con istruzioni di valutare la sussistenza della continuazione e, in funzione dell'esito, rideterminare il trattamento sanzionatorio (o motivare adeguatamente la pena detentiva rispetto all'alternativa pecuniaria). In precedenza l'appello aveva dichiarato non doversi procedere per i fatti commessi fino a marzo 2016 (coperti da precedente giudicato) e aveva dichiarato la responsabilità per il periodo da aprile 2016 al 27/7/2018.

Norme richiamate

  • art. 570-bis cod. pen.

    La condotta consistente nell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento rientra pienamente nella fattispecie dell'art. 570-bis; la norma sanziona l'inadempimento in quanto tale, indipendentemente dalla concreta incidenza economica sulle vittime.

  • art. 570 cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile alternativa; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non ha ritenuto provata l'idoneità della parziale corresponsione a escludere la configurabilità del 570-bis.

Massime di principio

  • La locuzione "ad oggi" in una contestazione temporale deve essere interpretata come riferita al momento di esercizio dell'azione penale (data della citazione a giudizio/decreto di esercizio dell'azione), salvo chiaro diverso intendimento dell'accusa; non configura automaticamente un'imputazione "aperta".
  • L'omesso versamento dell'assegno di mantenimento rientra, in generale, nell'ambito di applicazione dell'art. 570-bis cod. pen.; la semplice parziale corresponsione non esclude il reato se non è dimostrato in modo specifico che l'adempimento rende inesistente o irrilevante l'inadempimento.
  • Quando una parte della condotta è già stata oggetto di giudicato, il giudice d'appello deve valutare la sussistenza della continuazione tra le condotte pregresse e quelle successive; se la questione della continuazione diviene rilevante solo in appello, può essere dedotta in Cassazione e comportare annullamento con rinvio per rivalutazione di merito.
  • Il giudice deve motivare la scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, soprattutto se la scelta si discosta in modo significativo dal minimo edittale; motivazioni basate su difficoltà economiche dell'imputato non esonerano dall'applicare correttamente la fattispecie di reato quando la norma sanziona l'inadempimento in sé.
  • La mera affermazione di difficoltà economiche o di comportamenti della controparte (es. allontanamento della moglie) è, di per sé, generalmente insufficiente a escludere la responsabilità penale o a far riconoscere attenuanti generiche senza una specifica valutazione probatoria e motivata.

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