Cassazione Penale, Sentenza n. 21177/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa dal GIP di Mantova denunciando inosservanza della legge penale: secondo il ricorrente il GIP ha illegittimamente omesso di applicare a Fantini le pene accessorie fallimentari ritenendole escluse in ragione di una prognosi positiva sulla sua futura astensione dall'attività imprenditoriale. Il PG sosteneva che tali pene accessorie siano obbligatorie e non suscettibili di esclusione discrezionale, per cui la mancata applicazione configurerebbe pena illegale per omissione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la novella introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica dell'art. 444 c.p.p.) abbia attribuito alle parti la facoltà di negoziare anche l'esclusione o la determinazione di durata delle pene accessorie e della confisca facoltativa, e che tale negoziabilità si estenda anche alle pene accessorie altrimenti obbligatorie. Nel caso concreto l'imputato e il pubblico ministero avevano espressamente concordato di chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie fallimentari e il GIP ha motivato l'accoglimento di tale richiesta; di conseguenza non ricorreva alcuna ipotesi di pena illegale per omissione. La Corte ha inoltre ricordato che, se le parti non hanno previsto nulla in relazione alle pene accessorie, il giudice deve applicare quelle obbligatorie e in tale ipotesi il ricorso per cassazione è ammissibile; viceversa, se le parti si sono accordate sull'esclusione o sulla commisurazione delle accessorie, il giudice o accoglie integralmente l'accordo o, in caso di diniego su quella parte, deve respingere l'intero patteggiamento.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)
L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato
La Corte interpreta la norma nel senso che la riforma ha reso negoziabili anche le pene accessorie (incluse, in concreto, quelle altrimenti obbligatorie): le parti possono quindi concordarne l'esclusione o la durata vincolando il giudice se l'accordo viene integralmente recepito
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 444 c.p.p. estendendo la possibilità di concordare l'esclusione o la determinazione della durata delle pene accessorie e la disciplina della confisca facoltativa, con l'intento di ampliare la negoziabilità del trattamento sanzionatorio nel patteggiamento
legge 27 settembre 2021, n. 134, art. 1, comma 10, lett. a), n. 1)
Costituisce il criterio di delega che ha imposto di consentire l'estensione dell'accordo alle pene accessorie e alla confisca quando la pena detentiva supera i due anni; la Corte usa tale riferimento per spiegare la finalità legislativa della successiva modifica normativa
legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 4, lett. d) (introduzione del comma 3-bis in art. 444 c.p.p.)
Indica una precedente parziale apertura alla negoziabilità delle pene accessorie per specifici reati contro la pubblica amministrazione; la Corte la richiama per mostrare la continuità e l'estensione della negoziabilità con la successiva riforma
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Vieta l'applicazione delle pene accessorie quando il patteggiamento riguarda una pena detentiva non superiore a due anni; la Corte utilizza la simmetria testuale con l'art. 444 per sostenere che la riforma mira a parificare gli effetti premiali dei due tipi di patteggiamento
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i casi in cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento; la Corte conclude che il ricorso del Procuratore Generale era inammissibile alla luce di tali limitazioni e del recepimento dell'accordo fra le parti
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 150/2022 le parti (imputato e PM) possono negoziare anche l'esclusione o la durata delle pene accessorie e la confisca facoltativa: un accordo espresso su tali aspetti vincola il giudice se integralmente recepito.
- Se le parti non hanno previsto nulla sulle pene accessorie obbligatorie, il giudice deve applicarle e il ricorso per cassazione per omissione è ammissibile; l'omissione in tal caso può costituire illegittimità.
- Se le parti hanno concordato l'esclusione o la modulazione delle pene accessorie e il giudice ritiene la parte dell'accordo inaccoglibile, deve rigettare l'intero patteggiamento e non limitarsi ad accoglierne solo la parte relativa alla pena principale.
- Il divieto di applicare pene accessorie nel patteggiamento per pene detentive non superiori a due anni (art. 445) è da considerare coerente con la negoziabilità introdotta per il patteggiamento "allargato", ma con effetto limitativo nei casi previsti dalla norma.
- Chi intende vincolare il giudice sull'applicazione o esclusione delle pene accessorie deve prevederlo espressamente nell'accordo di patteggiamento e motivare adeguatamente la richiesta; viceversa il GIP è tenuto ad applicare le accessorie obbligatorie.
- I poteri di impugnazione del Procuratore Generale sono soggetti ai limiti previsti dall'art. 448 c.p.p.; le questioni riguardanti la legittimità dell'accordo negoziale sulle accessorie possono risultare inammissibili quando l'accordo è stato regolarmente stipulato e recepito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →