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Sentenza

Sentenza n. 1977/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 463/2014, confermata dalla Corte di Cassazione, relativa alla stabilizzazione e al risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva dichiarato il suo diritto alla stabilizzazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e condannato la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni correlative sino all’effettiva riassunzione in servizio, oltre agli accessori di legge. Ha dedotto che l’amministrazione non avrebbe integralmente eseguito il giudicato, lamentando: la mancata corresponsione completa delle somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 2010 al febbraio 2015; la mancata costituzione del rapporto a tempo indeterminato senza la clausola risolutiva apposta al contratto; l’omessa ricostruzione giuridica ed economica della carriera, anche ai fini pensionistici; la mancata corresponsione degli accessori di legge; nonché, in una domanda inizialmente proposta, il mancato pagamento delle spese liquidate nel giudizio di legittimità. Il TAR aveva già dichiarato la propria incompetenza territoriale relativamente alla richiesta concernente le spese del giudizio di Cassazione. Nel merito, il ricorrente ha sostenuto che la clausola risolutiva non fosse più giustificata dopo il rigetto del ricorso per Cassazione e che il giudicato imponesse una piena ricostruzione del rapporto e del trattamento economico.

La decisione

Il TAR ha applicato il criterio della stretta continenza, secondo cui il giudice dell’ottemperanza di una pronuncia resa da altro plesso giurisdizionale non può integrare o ampliare il contenuto del giudicato. Ha ritenuto che l’amministrazione avesse adempiuto all’obbligo di stabilizzazione: il dipendente era stato inquadrato nei ruoli dell’amministrazione civile dell’Interno, con riconoscimento dell’anzianità dal 1° gennaio 2010, e il contratto sottoscritto nel 2015 conteneva una condizione risolutiva collegata all’eventuale accoglimento del ricorso per Cassazione. Poiché tale ricorso era stato rigettato, la condizione non si era verificata e il rapporto a tempo indeterminato si era definitivamente consolidato; pertanto, la clausola non costituiva un residuo inadempimento. Quanto alla componente economica, il TAR ha interpretato la sentenza civile come recante una condanna risarcitoria commisurata alle retribuzioni non percepite, e non come condanna al pagamento del trattamento economico, retributivo e previdenziale quale se il rapporto fosse stato pienamente eseguito dal 2010. Ha quindi ritenuto adempiuto anche tale obbligo, poiché l’amministrazione aveva liquidato le somme relative al periodo dal 1° gennaio 2010 al 10 febbraio 2015, per complessivi euro 115.875,41 lordi, pari a euro 88.436,11 netti. Il ricorso è stato invece accolto quanto agli “accessori di legge”. Dagli atti non risultava che l’amministrazione avesse liquidato tali poste. Il TAR ha stabilito che, trattandosi di una condanna risarcitoria riferita a un dipendente pubblico, gli accessori consistono negli interessi legali e nella rivalutazione monetaria secondo il regime speciale previsto per i crediti dei dipendenti pubblici, con scomputo degli interessi dalle somme dovute a titolo di rivalutazione. Tali somme devono essere corrisposte d’ufficio. Sono state riconosciute anche penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari al saggio legale di interesse applicato alla somma degli accessori consolidata alla data della sentenza. Le penalità decorrono dalla pubblicazione della sentenza e cessano con l’adempimento o, comunque, allo scadere del termine assegnato. Gli interessi sulle penalità sono dovuti soltanto dal loro definitivo consolidamento sino all’effettivo pagamento. L’amministrazione è stata onerata di adempiere entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza; il commissario ad acta potrà essere nominato su istanza del ricorrente dopo la scadenza del termine. Le spese di lite sono state compensate, con restituzione al ricorrente del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare penalità di mora per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel caso concreto la penalità è stata determinata applicando il saggio legale di interesse alla somma degli accessori dovuti, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e cessazione al momento dell’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto

    È richiamato quale disciplina generale del cumulo tra interessi e maggior danno, ma il TAR ne esclude l’applicazione diretta in senso più favorevole, ritenendo applicabile ai dipendenti pubblici il regime speciale previsto dalla l. n. 724/1994 e dal d.m. n. 352/1998.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    L’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza

    Estende il regime speciale dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 agli emolumenti spettanti ai dipendenti pubblici, imponendo il particolare criterio di rapporto tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito

    Stabilisce lo scomputo degli interessi legali dalla rivalutazione monetaria, evitando il cumulo integrale delle due poste.

  • art. 2 d.m. n. 352/1998

    Dal 1° gennaio 1995, l’importo dovuto a titolo di interessi legali [...] è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria; [...] Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d’ufficio

    Disciplina il calcolo degli interessi e della rivalutazione sui crediti dei dipendenti pubblici, prevedendo lo scomputo degli interessi dalla rivalutazione e la corresponsione d’ufficio.

  • art. 10, commi 2 e 3, d.l. n. 174/2012

    È richiamato quale base normativa della soppressione della Scuola e del transito del relativo personale nei ruoli del Ministero dell’Interno dal 1° gennaio 2013.

  • art. 6, comma 13-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per disporre la restituzione al ricorrente del contributo unificato da parte dell’amministrazione resistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza di una pronuncia resa da altro plesso giurisdizionale, il giudice amministrativo deve attenersi al criterio della stretta continenza e non può integrare, ampliare o modificare il contenuto precettivo del giudicato.
  • Quando una sentenza civile dichiara il diritto alla stabilizzazione e condanna l’amministrazione al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non percepite, la condanna risarcitoria non equivale a una condanna alla piena ricostruzione economica, retributiva e previdenziale del rapporto come se esso fosse stato effettivamente eseguito sin dall’origine.
  • La clausola risolutiva apposta a un contratto di lavoro pubblico in attesa della definizione del ricorso per Cassazione non costituisce inadempimento del giudicato se il ricorso viene rigettato: in tal caso la condizione non si verifica e il rapporto a tempo indeterminato si consolida definitivamente.
  • Gli “accessori di legge” riferiti a una condanna risarcitoria in favore di un dipendente pubblico comprendono interessi legali e rivalutazione monetaria secondo il regime speciale applicabile ai crediti dei dipendenti pubblici, con scomputo degli interessi dalle somme dovute a titolo di rivalutazione.
  • Gli accessori dovuti sui crediti dei dipendenti pubblici devono essere liquidati d’ufficio dall’amministrazione, anche quando la sentenza da eseguire si limiti a riconoscerli genericamente come “accessori di legge”.
  • Le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. possono essere aggiunte agli accessori già riconosciuti dal giudicato; la loro decorrenza, il criterio di calcolo e il termine finale devono essere specificamente determinati dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativaTermini del procedimento

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